Sentenza n. 1217/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto all'accreditamento della carta del docente per gli anni 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 845/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 5 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'accreditamento del bonus della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, nella misura di euro 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi, condannando il Ministero a provvedere. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudicato proveniva dal giudice ordinario, che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione il 4 giugno 2024, e che il ricorso era stato notificato e depositato il 6 ottobre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il persistente inadempimento del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l'accreditamento alla ricorrente della somma spettante a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni da rispettare prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione rimanga inadempiente.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La disciplina sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per le condanne derivanti dalla legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente pubblico la cui retribuzione abbia carattere onnicomprensivo.
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