Cassazione Penale, Sentenza n. 39723/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale (carcere 5-21/10/2016; arresti domiciliari 22/10/2016-23/04/2017). D'Anna era stato accusato, in concorso con Luigi Lupano, di aver acquistato o ricevuto la scocca di un'autovettura provento di furto e di aver accompagnato Lupano in un parcheggio dove la scocca fu occultata. Assolto con sentenza del Tribunale di Trani del 17/01/2018 (irrevocabile 05/06/2018). La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che il comportamento notturno di accompagnamento, la presenza di paranchi sia nel veicolo di Lupano sia nell'auto di D'Anna e l'allontanamento insieme avessero creato l'apparenza del coinvolgimento di D'Anna nella ricettazione e costituissero colpa grave ostativa all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di D'Anna, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva negato l'equa riparazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la valutazione "ex ante" del giudice della riparazione secondo cui le condotte tenute da D'Anna potevano creare l'apparenza di partecipazione al reato e configurare colpa grave. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 648 cod. pen.
Norme penali richiamate a titolo di imputazione nel processo di merito (concorso e ricettazione); indicate come fatti dai quali è scaturita la misura cautelare.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e che il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa alla privazione della libertà con condotta dolosa o gravemente colposa.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Richiama la valutazione "ex ante" del quadro indiziario al momento dell'adozione della misura cautelare e il ruolo del comportamento del ricorrente nel determinare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)
Conferma l'autonomia del giudizio di riparazione e l'uso di criteri di valutazione diversi rispetto al processo di merito.
Sez. 4, sentenza n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Stabilisce che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia creato l'apparenza del reato, senza sindacare il giudizio di merito basato sulla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta) e Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019 (Messina)
Confermano che fatti accertati nel processo penale possono avere rilievo nel giudizio di riparazione e che l'assoluzione non esclude automaticamente la colpa grave ai fini dell'indennizzo.
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui, per accertare dolo o colpa grave, il giudice della riparazione può attenersi ai fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito.
Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008 (Malsano)
Definizione di colpa grave come condotta caratterizzata da evidente negligenza o imprudenza idonea a costituire previsibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
- La valutazione è "ex ante": occorre stabilire se, al momento dell'adozione della misura cautelare, il quadro indiziario e il comportamento dell'interessato creassero l'apparenza della fondatezza delle accuse.
- Il diritto all'indennizzo può essere escluso se l'interessato ha dato causa o ha concorso a dar causa alla misura con condotta dolosa o gravemente colposa; rilevano anche le frequentazioni e i comportamenti oggettivamente interpretabili come complicità.
- Comportamenti notturni sospetti, accompagnamenti in luoghi chiusi o strumenti atti a commettere il reato (es. attrezzi per smontare parti d'auto) possono essere valutati come elementi di colpa grave quando, secondo le ordinarie regole di esperienza, creano una prevedibile ragione di intervento dell'autorità.
- La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non preclude in astratto il diritto all'indennizzo, ma il giudice della riparazione non è vincolato da tale scelta e valuta il quadro complessivo degli elementi accertati.
- Per evitare il rischio di esclusione dell'indennizzo, la difesa deve dimostrare che i comportamenti contestati non erano idonei, secondo un giudizio ex ante, a generare l'apparenza di responsabilità penale.
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