Cassazione Civile, Ordinanza n. 32877/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2014, con cui l'Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati e costi indeducibili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendosi necessario, perché accertamento fondato su studi di settore, il contraddittorio preventivo. In appello l'Agenzia sosteneva invece che l'atto fosse un accertamento analitico-induttivo basato su dati extracontabili, irregolarità riscontrate e rielaborazione dello studio di settore. La contribuente ricorre per cassazione con quindici motivi: deduce vizi di notificazione dell'appello e conseguente inammissibilità, violazione del contraddittorio per la tardiva o mancata costituzione in appello e per la trattazione dell'udienza, erronea mancata considerazione della trasformazione societaria avvenuta in corso d'anno e della necessità di separare i periodi d'imposta, travisamento della natura dell'accertamento che sarebbe stato fondato esclusivamente sugli studi di settore, omessa considerazione delle prove sull'inattendibilità dello studio e sull'inerenza dei costi, nonché nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia su una eccezione di illegittimità dell'avviso per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sulla notifica dell'appello perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza e, comunque, dagli atti risultava la ricezione della notifica PEC. Ha escluso che la sospensione prevista dalla legge n. 197/2022 riguardasse il termine di costituzione dell'appellato in appello, rilevando inoltre che la ricorrente era rimasta vittoriosa in primo grado e non aveva subito un concreto pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla trasformazione societaria e sulla omessa pronuncia perché questioni non riproposte in appello, quindi rinunciate. Ha respinto la censura sulla natura dell'accertamento, affermando che si trattava di accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze e su elementi extracontabili, solo in parte corroborati dalla rielaborazione dello studio di settore, con conseguente inapplicabilità della regola del contraddittorio obbligatorio propria dei soli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore. Ha infine ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi sui costi indeducibili, perché la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e, in sostanza, le censure miravano a una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994
Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo PEC e, nel caso concreto, per escludere l'invalidità della notifica dell'appello in presenza della ricevuta di consegna risultante dal fascicolo telematico.
art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato in tema di notificazioni telematiche, senza che la mancata allegazione in ricorso della ricevuta di consegna comportasse, nel caso concreto, l'accoglimento della censura.
art. 53, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per le regole dell'appello nel processo tributario e per escludere l'inammissibilità del gravame dell'Ufficio.
art. 101 c.p.c.
Invocato per dedurre violazioni del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse nullità in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato per qualificare i diversi vizi dedotti; la Corte ribadisce che il n. 4 riguarda gli errores in procedendo, mentre il n. 5 consente solo la censura di un fatto storico decisivo omesso, non la rivalutazione del merito.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
La sospensione di undici mesi riguarda i termini di impugnazione e il controricorso in cassazione, non il termine di costituzione dell'appellato in appello.
art. 23, art. 30, art. 31, art. 34 e art. 61, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per il rito tributario d'appello e per escludere che la trattazione anticipata determinasse, nel caso concreto, una nullità idonea a giustificare l'accoglimento.
art. 54, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di sessanta giorni per la costituzione in appello dell'appellato resta fermo; la sospensione agevolativa non lo proroga.
art. 170, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente sulla trasformazione societaria; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non riproposta in appello.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Norma posta a fondamento della legittimità degli accertamenti fondati su studi di settore o elementi ad essi connessi, ma nel caso concreto l'accertamento è stato qualificato come analitico-induttivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dalle caratteristiche dell'attività; è la base dell'accertamento ritenuto legittimo.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che gli elementi valorizzati dall'Ufficio integrassero una ricostruzione presuntiva legittima.
art. 109 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel ricorso per la dedotta deducibilità dei costi, ma la contestazione è stata respinta perché mirava a rivalutare il fatto e la documentazione.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla sentenza di merito per fondare l'indeducibilità di costi non documentati o privi di inerenza; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 56, d.lgs. n. 546/1992
La mancata riproposizione in appello di eccezioni o questioni non decise comporta rinuncia; la regola vale anche se l'appellato non si costituisce.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito della motivazione sufficiente della sentenza, soddisfatto nel caso concreto dal cd. minimo costituzionale.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul giusto processo, senza che la Corte riscontrasse una violazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile perché relativa a questioni rinunciate e non riproposte.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la nullità.
art. 24 Cost.
Invocato quale presidio del diritto di difesa e del contraddittorio; nel caso concreto non è stato ritenuto leso in modo rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di errores in procedendo è ammissibile solo se il ricorso indica in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente nel fascicolo.
- La sospensione dei termini prevista dalla disciplina delle liti fiscali pendenti incide sui termini di impugnazione e sul controricorso in cassazione, non sul termine di costituzione dell'appellato in appello.
- Nel processo tributario, le questioni non riproposte in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 si intendono rinunciate, anche se l'appellato non si costituisce.
- L'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 può fondarsi su gravi incongruenze e su elementi extracontabili, utilizzando anche dati derivanti dagli studi di settore come riscontro o supporto, senza che ciò trasformi automaticamente l'atto in un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
- L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è proprio dell'accertamento fondato esclusivamente su studi di settore; non opera, invece, quando l'Ufficio abbia svolto una più ampia ricostruzione analitico-induttiva basata su ulteriori elementi sintomatici.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione di legge; tale sindacato resta riservato al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale richiesto.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni non riproposte in appello, poiché la mancata riproposizione equivale a rinuncia.
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