Cassazione Penale, Sentenza n. 4168/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in relazione alla sanzione amministrativa accessoria: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Agrigento per nuovo esame sul punto. Il patto di patteggiamento convalidato rimane invece in piedi, essendo la revoca estranea al contenuto del patto così come convalidato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 10/12/2020 nella parte in cui era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p.; si deduceva l'illegittima applicazione della revoca per difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza e in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 che ha limitato l'automatismo della revoca per i delitti stradali non aggravati.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; nel caso esaminato il reato contestato è stato quello di cui a questa disposizione e può comportare applicatione di sanzioni amministrative accessorie quali revoca o sospensione della patente.
art. 590-bis cod. pen.
Norma che disciplina le lesioni personali stradali gravi o gravissime; citata dalla Corte costituzionale nel delineare il regime delle sanzioni accessorie per i reati stradali.
art. 222, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ...
Secondo la Corte costituzionale l'automatismo della revoca non è compatibile con la Costituzione per i reati stradali non aggravati: il giudice deve poter scegliere, caso per caso, la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le circostanze aggravanti.
art. 444 cod. proc. pen.
Disposizione sul patteggiamento; la Corte ha richiamato che anche nelle applicazioni della pena su richiesta delle parti il giudice deve poter valutare l'applicazione, in alternativa alla revoca, della sospensione della patente quando previsto dalla giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019
ha escluso l'automatismo della revoca della patente per le condanne per omicidio o lesioni stradali non aggravate e ha riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, l'applicazione in alternativa della sospensione della patente
Principio decisivo per il caso: la Corte costituzionale ha imposto che, salvo i casi aggravati da ubriachezza o alterazione per stupefacenti, la revoca non debba essere automatica e il giudice debba motivare la scelta tra revoca e sospensione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, per i reati di omicidio e lesioni stradali non aggravati l'applicazione della revoca della patente non è automatica: il giudice deve valutare caso per caso e può applicare la sospensione in alternativa.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice, pur convalidando l'accordo, deve comunque motivare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; la mancanza di motivazione su una misura accessoria può determinare l'annullamento limitato della sentenza su quel punto.
- La revoca automatica resta legittima solo nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 589-bis e 590-bis (es. stato di ebbrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti); occorre verificarne la sussistenza prima di disporre la revoca.
- L'annullamento limitato della parte relativa alla sanzione accessoria non invalida il patto di patteggiamento nella sua globalità: il giudice di merito può riesaminare esclusivamente la questione dell'accessorio.
- In sede di impugnazione è utile segnalare sia il difetto di correlazione tra la richiesta e la pena accessoria sia il possibile contrasto con i principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
- Per evitare annullamenti, il giudice di merito dovrebbe sempre motivare espressamente la scelta tra revoca e sospensione della patente, soprattutto quando il fatto non è aggravato da circostanze che giustifichino l'automatismo della revoca.
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