Sentenza del 15/04/2016 n. 7473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1995, dei canoni percepiti dalla locazione di un terreno concesso alla S.r.l. Margherita. Sosteneva che tali redditi, essendo contabilmente redditi d'impresa e derivando da un bene appartenente al patrimonio aziendale, dovessero beneficiare delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno previste dal D.P.R. n. 218 del 1978. La società deduceva quindi la violazione degli artt. 101 e 105 del D.P.R. n. 218 del 1978.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le agevolazioni previste dagli artt. 101 e 105 del D.P.R. n. 218 del 1978 riguardano esclusivamente i redditi d'impresa riferibili all'attività agevolata. Nel caso concreto, il terreno locato non era direttamente utilizzato dalla società Magnolia nell'esercizio della propria attività, ma produceva per essa un reddito locativo autonomo, stabile e non collegato ai risultati dell'attività imprenditoriale del conduttore. Il reddito d'impresa derivante dall'utilizzo del terreno era quello della società conduttrice, non della locatrice. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva sostanziale.
Norme richiamate
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101
Esenzione decennale dall'ILOR per i redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nei territori del Mezzogiorno.
L'agevolazione si applica ai redditi d'impresa riferibili agli stabilimenti industriali e alle imprese che li gestiscono, non ai redditi locativi autonomi percepiti dal proprietario di un immobile non direttamente utilizzato nell'attività agevolata.
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105
Riduzioni dell'IRPEG per le imprese costituite nei territori del Mezzogiorno.
La riduzione riguarda i redditi d'impresa prodotti nell'ambito dell'attività agevolata e non si estende automaticamente a ogni provento conseguito da una società, inclusi i canoni di locazione di immobili non utilizzati direttamente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 1
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.
La qualificazione generale di un provento come reddito d'impresa per una società non comporta automaticamente l'applicazione di una specifica agevolazione fiscale: occorre verificare il collegamento effettivo del reddito con l'attività agevolata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
Le plusvalenze possono rientrare nel reddito d'impresa e, secondo la giurisprudenza richiamata, beneficiare dell'agevolazione quando siano riferibili all'attività dell'impresa agevolata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 32, comma 1
Il bene immobile suscettibile di produrre autonomamente un reddito locativo può generare, per il proprietario che lo concede in locazione, un reddito distinto dall'attività imprenditoriale del conduttore.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e si applicano soltanto ai redditi che presentano un effettivo collegamento con l'attività o lo stabilimento agevolato.
- Per una società commerciale, un provento può essere classificato fiscalmente come reddito d'impresa senza essere necessariamente incluso in una specifica agevolazione destinata ai redditi dell'attività industriale agevolata.
- Un immobile è strumentale all'attività agevolata, ai fini di questo tipo di beneficio, quando è direttamente inserito e utilizzato nell'organizzazione aziendale del beneficiario; la mera appartenenza al patrimonio sociale non è sufficiente.
- I canoni percepiti dalla società proprietaria per la locazione di un immobile a un'altra impresa restano, in linea generale, redditi autonomi del locatore, anche se l'immobile viene utilizzato dal conduttore per produrre reddito d'impresa.
- La verifica decisiva consiste nel distinguere tra il reddito prodotto dall'attività del conduttore e il reddito locativo prodotto dal proprietario: solo il primo, o comunque i proventi effettivamente riferibili all'attività agevolata del beneficiario, può accedere al beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 528 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 2139 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 15 apr 2016Sentenza del 15/04/2016 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →