Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2108/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 527/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile n. 527/2025, divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. È stata ordinata l’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, attribuito nel caso concreto per gli anni scolastici riconosciuti dalla sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell’eventuale compenso spettante al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione debitrice non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile quando siano stati dimostrati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’esecuzione, il giudice può ordinare gli adempimenti necessari e determinarne il termine.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandolo anche per la funzione ricoperta e attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.