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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10236/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in liquidazione per il pagamento di fatture relative a lavori/appalto. La società ingiunta ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Roma, eccependo l’incompetenza territoriale di quel giudice in favore del Tribunale di Tivoli. Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione, ha revocato il decreto ingiuntivo e lo ha dichiarato nullo, ritenendo che la clausola contrattuale prevedesse un foro esclusivo di Tivoli e valorizzando anche il luogo di conclusione del contratto e di esecuzione delle opere. La società ricorrente ha quindi chiesto il regolamento di competenza, sostenendo: 1) che la clausola di foro non era esclusiva, perché non conteneva espressioni univoche di esclusività come richiesto dall’art. 29, comma 2, c.p.c.; 2) che sussisteva comunque la competenza di Roma ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182, comma 3, c.c., poiché l’azione monitoria riguardava un credito pecuniario indicato come liquido ed esigibile, con domicilio del creditore a Roma. La resistente ha invece difeso l’interpretazione del foro di Tivoli come esclusivo e ha contestato, anche in fatto, la portata e liquidità del credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha annullato il provvedimento del Tribunale di Roma e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. La Corte ha escluso che la clausola contrattuale richiamata costituisse un foro esclusivo, perché non conteneva una manifestazione di volontà inequivoca in tal senso; il riferimento a "tutte le controversie" non bastava a desumere l’esclusività del foro di Tivoli. Inoltre, ha ritenuto sussistente la competenza di Roma in base al criterio del luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, poiché l’attore aveva domandato il pagamento di somme indicate come liquide ed esigibili presso il proprio domicilio, e tale valutazione va compiuta allo stato degli atti ai soli fini della competenza. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dalla società ingiunta contro il decreto ottenuto dalla controparte.

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato dalla resistente come criterio di competenza territoriale da radicare in favore del Tribunale di Tivoli.

  • art. 20 c.p.c.

    utilizzato per individuare il foro competente nelle controversie relative a obbligazioni; la Corte ha ritenuto che, nel caso di domanda di pagamento di somma liquida ed esigibile, rilevi anche il foro del domicilio del creditore.

  • art. 29, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che il foro convenzionale ha carattere esclusivo solo se ciò risulta espressamente o in modo inequivoco dalla clausola.

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    la liquidità del credito, ai fini della competenza, va accertata allo stato degli atti senza incidere sul merito.

  • art. 5 c.p.c.

    la competenza si determina in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    nelle obbligazioni pecuniarie, se il credito è indicato come liquido ed esigibile, è competente il giudice del domicilio del creditore.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che individua un determinato foro territoriale è esclusiva solo se esprime in modo chiaro e univoco la volontà delle parti di derogare ai fori ordinari; il mero richiamo a "tutte le controversie" non è di per sé sufficiente.
  • In caso di opposizione o contestazione sulla competenza territoriale, la qualificazione del foro convenzionale va compiuta in base al testo della clausola, senza ricorrere a interpretazioni estensive che ne presuppongano l’esclusività.
  • Per le domande di pagamento di somme di denaro indicate come liquide ed esigibili, il foro del domicilio del creditore rileva ai fini della competenza territoriale ex art. 1182, comma 3, c.c.
  • La competenza territoriale si valuta allo stato degli atti e al momento della proposizione della domanda; la successiva contestazione del convenuto sull’esistenza o sull’ammontare del credito non esclude retroattivamente il criterio di competenza fondato sulla domanda monitoria.
  • La verifica della liquidità del credito, quando rileva solo ai fini della competenza, non comporta un accertamento di merito sulla fondatezza sostanziale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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