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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11407/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/05/2023 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 02/10/2015 (parzialmente riformata dalla Corte d'appello il 20/09/2018 e irrevocabile il 11/06/2019). Il ricorrente deduce violazione e errata interpretazione degli artt. 165 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe considerato: a) la prescrizione di alcuni reati relativi ad alcune delle 20 opere contestate; b) la rimozione o demolizione di altre opere; c) l'impossibilità di intervenire su talune opere; d) l'attività del ricorrente volta a ottenere la sanatoria (con incarico iniziale a un tecnico che avrebbe presentato un atto errato e successiva sostituzione con altro tecnico che avrebbe presentato la domanda di sanatoria il 14/12/2021). Sostiene che la mancata valutazione documentale e la scarsa incidenza delle opere ancora da sanare (3 su 20) avrebbero dovuto escludere la revoca per volontà elusiva del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente rilevato l'inutile scadenza del termine per la demolizione e la riduzione in pristino senza che il ricorrente avesse integralmente adempiuto agli obblighi. L'unica istanza documentalmente prodotta risultava datata 14/12/2021, quindi successiva alla scadenza del termine ed irrilevante ai fini di impedire la revoca. Non risultavano documentate istanze o attività anteriori al termine. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione, sicché il successivo rilascio del permesso in sanatoria non impedisce la revoca. Ha altresì precisato che la demolizione di alcune opere o la prescrizione di altri reati non esclude la revoca quando permanga un parziale inadempimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stante l'assenza di elementi per ritenere la proposizione del ricorso colposa.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: richiamata nella motivazione come disciplina del beneficio la cui revoca è oggetto del giudizio; la Corte valuta l'inadempimento degli obblighi connessi al beneficio.

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma che individua le ipotesi di revoca della sospensione condizionale; richiamata dal ricorrente e valutata dalla Corte in relazione al mancato adempimento degli obblighi di demolizione e riduzione in pristino.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento costituzionale usato dalla Corte per escludere che la proposizione del ricorso sia stata colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata alla demolizione o alla riduzione in pristino entro un termine e tale termine è decorso inutilmente, la revoca del beneficio opera di diritto; il rilascio successivo di un permesso in sanatoria non evita la revoca.
  • La presentazione di una domanda di sanatoria dopo la scadenza del termine convenuto non è idonea a impedire la revoca della sospensione condizionale: rileva la data di effettiva documentazione delle iniziative, non le sole dichiarazioni del ricorrente.
  • La demolizione di alcune opere abusive o la prescrizione dei reati relativi ad altre non impediscono la revoca se permane un inadempimento parziale rispetto all'obbligo complessivo imposto come condizione del beneficio.
  • Spetta al beneficiario della sospensione fornire prova documentale tempestiva delle iniziative poste in essere per ottemperare agli obblighi; deduzioni non supportate da documentazione non sono decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p., salvo specifiche ragioni di fatto che dimostrino colpa nella proposizione del ricorso.

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