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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16702/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla declaratoria di fallimento di una società, pronunciata dal tribunale su richiesta del pubblico ministero dopo la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società stessa. La società ha proposto reclamo alla corte d'appello, che lo ha respinto ritenendo applicabile la disciplina concorsuale previgente e insussistente la violazione del diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme della legge fallimentare e falsa applicazione per avere la corte d'appello escluso l'applicabilità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostenendo che tale codice dovesse orientare la decisione verso soluzioni di continuità aziendale; 2) violazione dell'art. 162 l.fall. per non avere ritenuto necessaria, prima della declaratoria di inammissibilità del concordato, la fissazione di un'udienza camerale con audizione del debitore; 3) vizio di motivazione apparente, per asserita insufficienza dell'argomentazione della corte d'appello nel qualificare come non pertinenti i primi due motivi di reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, che aveva semplicemente applicato il criterio temporale di entrata in vigore del CCII e la disciplina transitoria dell'art. 390 CCII, quindi la legge fallimentare previgente ai fallimenti già dichiarati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non censurava la ratio decidendi della corte territoriale, la quale aveva evidenziato che: la doglianza era poco intellegibile; l'audizione del debitore non era necessaria in quel contesto prefallimentare, essendo già state ampiamente garantite le difese; il legale rappresentante era comunque presente all'udienza fissata per la decisione sulla proposta di concordato. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il vizio di motivazione apparente non è configurabile rispetto a statuizioni in iure, che possono essere motivate in forma sintetica mediante richiamo ai principi di diritto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 161, commi 7 e 8, l.fall.

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'applicabilità della disciplina concorsuale sopravvenuta, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la ratio temporale della decisione impugnata.

  • art. 182-bis, comma 1, l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la preferenza per soluzioni di continuità aziendale; la Corte non ne ha accolto la lettura perché la questione era preclusa dalla disciplina transitoria.

  • d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    La Corte ha ribadito che il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, non si applica ai fallimenti già dichiarati prima di tale data, i quali restano soggetti alla legge fallimentare previgente ai sensi della disciplina transitoria.

  • d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

    Richiamato dalla ricorrente come intervento di modifica del CCII, ma irrilevante nel caso concreto per ragioni temporali.

  • art. 390 CCII

    È la norma transitoria valorizzata dalla Corte per affermare l'applicazione della disciplina previgente ai fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del codice.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché, nel caso concreto, l'audizione del debitore prima della declaratoria di inammissibilità non era necessaria in presenza di un procedimento prefallimentare nel quale le difese erano già state ampiamente esercitate e il legale rappresentante era presente all'udienza.

  • art. 162, comma 1, l.fall.

    La Corte ha ricordato che attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concedere un termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti, omissione non sindacabile in cassazione se non esercitata.

  • Cass. n. 3586 del 2011

    Citata quale precedente sul carattere discrezionale del termine ex art. 162, comma 1, l.fall.

  • Cass. n. 11882 del 2020

    Citata quale precedente sul carattere discrezionale del termine ex art. 162, comma 1, l.fall.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di crisi d'impresa e procedure concorsuali, la disciplina applicabile è determinata dal criterio temporale: le procedure già aperte o i fallimenti già dichiarati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice restano soggetti alla legge previgente, salvo diversa previsione transitoria espressa.
  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomentazioni generali non pertinenti al fondamento concreto della decisione.
  • L'audizione del debitore prima della dichiarazione di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo non è necessaria in via assoluta, se il procedimento si inserisce in una fase prefallimentare nella quale il debitore ha già avuto modo di esporre compiutamente le proprie difese e risulta comunque presente all'udienza decisoria.
  • Il mancato esercizio del potere del tribunale di concedere un termine per integrare il piano o produrre documenti nel procedimento di concordato preventivo costituisce scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, se non nei limiti di specifiche violazioni di legge.
  • Il vizio di motivazione apparente non è configurabile rispetto a statuizioni di puro diritto, per le quali è sufficiente una motivazione sintetica che richiami i principi giuridici applicati.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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