Sentenza del 03/03/2017 n. 5437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale di EQUITALIA POLIS s.p.a. a proporre appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rovigo, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che EQUITALIA POLIS non fosse legittimata a impugnare e che l'atto fosse stato sottoscritto da un avvocato del libero foro anziché dall'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla legittimazione processuale e alla validità della difesa tecnica di EQUITALIA. Ha stabilito che la riorganizzazione della riscossione nazionale non ha estinto le precedenti concessionarie e che le società del gruppo EQUITALIA sono subentrate per legge nei rapporti controversi, conservando o acquisendo autonoma legittimazione a impugnare. Ha inoltre chiarito che tali società, pur svolgendo una funzione strumentale alla riscossione pubblica, restano società di capitali privatistiche e possono essere rappresentate da un avvocato del libero foro, senza necessità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito dalla L. n. 248 del 2005
L'attribuzione della funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, da esercitare tramite EQUITALIA, non ha determinato l'estinzione delle precedenti concessionarie della riscossione. Le società del gruppo EQUITALIA sono subentrate per legge nei rapporti controversi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12
Le disposizioni sulla legittimazione e sulla rappresentanza nel processo tributario non impediscono alle società del gruppo EQUITALIA di agire e difendersi in giudizio tramite propri difensori.
Art. 111 c.p.c.
Il subentro di EQUITALIA e delle sue articolazioni territoriali nei rapporti controversi è stato ricondotto alla successione a titolo particolare nel diritto controverso. Il successore può impugnare la sentenza e la concessionaria originaria conserva un interesse processuale concorrente.
R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43
Il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato non si applica alle società del gruppo EQUITALIA, poiché esse mantengono natura privatistica e non sono pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- La riorganizzazione o successione nella gestione della riscossione non comporta automaticamente l'estinzione della concessionaria precedente né la perdita della legittimazione nei giudizi già instaurati.
- La società subentrante nella gestione della riscossione può essere legittimata a proporre impugnazione quando è succeduta per legge nel rapporto controverso.
- Le società formalmente private che svolgono funzioni pubbliche non diventano per ciò solo pubbliche amministrazioni e, salvo specifiche disposizioni, possono avvalersi di avvocati del libero foro.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile un appello per difetto di legittimazione o per irregolarità della rappresentanza, la Corte può cassarla con rinvio senza decidere il merito della pretesa tributaria.
- La decisione riguarda principalmente la legittimazione processuale e la rappresentanza in giudizio; non stabilisce se la cartella relativa a IVA, IRPEF e IRAP fosse sostanzialmente dovuta.
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