Cassazione Civile, Ordinanza n. 33485/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa e poi giudiziaria il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Torino aveva però dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal richiedente. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato il periodo di permanenza nei Paesi di transito e le ragioni che lo avrebbero indotto a fuggire anche dalla Libia; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 5 e 14 d.lgs. 251/2007, sostenendo che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni sarebbe stata compiuta senza considerare le attuali condizioni socio-politiche del Paese di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era fondata esclusivamente sulla tardività dell'appello e che i motivi proposti in cassazione non si confrontavano con tale ratio decidendi, limitandosi a censurare il merito della domanda di protezione internazionale, profilo non esaminato dalla Corte territoriale perché assorbito dal rilievo preliminare. La costituzione tardiva del Ministero non ha comportato statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale rito adottato dal Tribunale nel primo grado della controversia
art. 370 c.p.c.
la costituzione dell'amministrazione è avvenuta oltre il termine previsto per il controricorso
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la mancanza di specifica attinenza dei motivi al decisum equivale a difetto di enunciazione dei motivi di ricorso, con inammissibilità rilevabile d'ufficio
art. 8 d.lgs. 25/2008
invocato dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute inconferenti rispetto alla declaratoria di tardività dell'appello
artt. 3, 5 e 14 d.lgs. 251/2007
invocati dal ricorrente in tema di credibilità e presupposti della protezione, ma non scrutinati per difetto di pertinenza al decisum
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
richiamato nel provvedimento amministrativo di diniego della protezione umanitaria
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato nel provvedimento amministrativo di diniego della protezione umanitaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto la previsione sul raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una ragione preliminare assorbente, è inammissibile censurare solo il merito non esaminato dal giudice di merito.
- La proposizione di doglianze non pertinenti al decisum, o comunque prive di attinenza alla motivazione della sentenza impugnata, equivale alla mancata indicazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e comporta inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
- Quando il giudice di merito ha definito la causa per una ragione processuale assorbente, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare questioni di merito rimaste inesaminate.
- La tardiva costituzione dell'amministrazione intimata, finalizzata solo all'eventuale partecipazione all'udienza non celebrata, non impone regolazione delle spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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