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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33485/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa e poi giudiziaria il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Torino aveva però dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal richiedente. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato il periodo di permanenza nei Paesi di transito e le ragioni che lo avrebbero indotto a fuggire anche dalla Libia; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 5 e 14 d.lgs. 251/2007, sostenendo che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni sarebbe stata compiuta senza considerare le attuali condizioni socio-politiche del Paese di provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era fondata esclusivamente sulla tardività dell'appello e che i motivi proposti in cassazione non si confrontavano con tale ratio decidendi, limitandosi a censurare il merito della domanda di protezione internazionale, profilo non esaminato dalla Corte territoriale perché assorbito dal rilievo preliminare. La costituzione tardiva del Ministero non ha comportato statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito adottato dal Tribunale nel primo grado della controversia

  • art. 370 c.p.c.

    la costituzione dell'amministrazione è avvenuta oltre il termine previsto per il controricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di specifica attinenza dei motivi al decisum equivale a difetto di enunciazione dei motivi di ricorso, con inammissibilità rilevabile d'ufficio

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    invocato dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute inconferenti rispetto alla declaratoria di tardività dell'appello

  • artt. 3, 5 e 14 d.lgs. 251/2007

    invocati dal ricorrente in tema di credibilità e presupposti della protezione, ma non scrutinati per difetto di pertinenza al decisum

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    richiamato nel provvedimento amministrativo di diniego della protezione umanitaria

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    richiamato nel provvedimento amministrativo di diniego della protezione umanitaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto la previsione sul raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una ragione preliminare assorbente, è inammissibile censurare solo il merito non esaminato dal giudice di merito.
  • La proposizione di doglianze non pertinenti al decisum, o comunque prive di attinenza alla motivazione della sentenza impugnata, equivale alla mancata indicazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e comporta inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
  • Quando il giudice di merito ha definito la causa per una ragione processuale assorbente, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare questioni di merito rimaste inesaminate.
  • La tardiva costituzione dell'amministrazione intimata, finalizzata solo all'eventuale partecipazione all'udienza non celebrata, non impone regolazione delle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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