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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di respingimento alla frontiera ex art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998, notificato a mani del ricorrente in data 5 ottobre 2025, emesso dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Milano Malpensa, con il quale si è disposto il respingimento del ricorrente dal territorio nazionale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Milano Malpensa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di respingimento alla frontiera adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del respingimento per violazione dell'art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, assumendo di essere in possesso della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. Ha inoltre documentato di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, evidenziando il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso apparisse fondato nella parte relativa alla violazione dell'art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, poiché il ricorrente risultava in possesso della ricevuta di presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che dall'esecuzione del respingimento sarebbe potuto derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione della documentata titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per l'effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato e fissato la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la base normativa del provvedimento di respingimento alla frontiera impugnato; la legittimità concreta del respingimento è stata tuttavia ritenuta prima facie dubbia alla luce della disciplina sulla pendenza dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il possesso della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio è stato ritenuto idoneo a fondare, in sede cautelare, il fumus boni iuris della censura contro il respingimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il possesso della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio può integrare il fumus boni iuris della censura avverso un provvedimento di respingimento alla frontiera, ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998.
  • La documentata titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può concorrere a dimostrare il periculum in mora quando l'esecuzione del respingimento rischi di interrompere o compromettere una situazione lavorativa stabile, determinando un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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