Sentenza del 24/07/2015 n. 15626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi contestavano il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta nel 2001 dal Commissario Straordinario della Z.M. S.p.A., in amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95/1979. Le somme erano state corrisposte al de cuius, ex dipendente della società, nell'ambito del riparto dell'attivo della procedura concorsuale, a titolo di emolumenti arretrati e indennità di cessazione del rapporto. I ricorrenti sostenevano che, nel 2001, il Commissario Straordinario non fosse legittimato a operare ritenute alla fonte, non essendo ancora incluso tra i sostituti d'imposta obbligati dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, perché prospettavano un vizio di motivazione su una questione esclusivamente giuridica, ma ha accolto il secondo motivo. Ha stabilito che, nel regime vigente nel 2001, l'elencazione dei sostituti d'imposta obbligati a effettuare le ritenute era tassativa e non comprendeva il Commissario Straordinario di una procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95/1979. L'obbligo di ritenuta fu esteso al curatore fallimentare e al commissario liquidatore solo dal 4 luglio 2006. Pertanto, la ritenuta effettuata nel 2001 era illegittima, anche se le somme percepite restavano astrattamente imponibili ai fini IRPEF e l'Amministrazione avrebbe potuto procedere al loro accertamento nei confronti del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23
Nel testo vigente nel 2001 individuava tassativamente i soggetti obbligati a operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il Commissario Straordinario nominato ai sensi della legge n. 95/1979 non era incluso tra tali soggetti.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 7, 9 e 10
Le disposizioni sugli obblighi dichiarativi dei sostituti d'imposta e sugli adempimenti durante la liquidazione non consentivano, da sole, di estendere al curatore fallimentare o al Commissario Straordinario l'obbligo di effettuare ritenute, in assenza di una specifica previsione normativa.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, e art. 41
A partire dal 4 luglio 2006 l'obbligo di effettuare ritenute fu espressamente esteso al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, anche sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale. La modifica non era applicabile retroattivamente alle ritenute del 2001.
Legge n. 95 del 1979
Disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il Commissario Straordinario operante nell'ambito di tale procedura non era, nel 2001, automaticamente equiparabile ai soggetti espressamente qualificati dalla normativa fiscale come sostituti d'imposta.
Legge fallimentare, art. 90
Richiamata per il confronto con l'esercizio provvisorio nel fallimento e per evidenziare la possibile finalità liquidatoria della procedura, ma non idonea a fondare, nel 2001, l'obbligo di ritenuta del Commissario Straordinario.
Massime di principio
- Gli obblighi di sostituzione d'imposta e di effettuazione delle ritenute devono risultare da una previsione normativa specifica: non possono essere desunti per analogia dalla mera natura concorsuale o liquidatoria dell'incarico.
- Per stabilire se una ritenuta sia legittima occorre verificare la normativa vigente alla data del pagamento, poiché l'estensione successiva dell'obbligo non si applica retroattivamente.
- La circostanza che una somma sia imponibile ai fini IRPEF non implica necessariamente che il soggetto che la eroga sia legittimato a operare una ritenuta alla fonte.
- L'illegittimità della ritenuta non elimina l'eventuale obbligo sostanziale del contribuente di dichiarare e pagare l'imposta dovuta: incide sul meccanismo di riscossione anticipata, non sulla tassabilità del reddito.
- In controversie analoghe occorre distinguere tra la debenza dell'imposta da parte del percettore e la legittimazione del soggetto erogatore a operare la ritenuta.
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