Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01701/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario confinante aveva convenuto in giudizio la società costruttrice e altri soggetti per ottenere la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di un edificio realizzato sul fondo vicino e asseritamente in violazione delle distanze legali previste dal regolamento edilizio comunale; in subordine aveva chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, disponendo l’arretramento di una porzione di fabbricato, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda di demolizione, condannando l’attore alle spese di primo e secondo grado in favore di tutti gli appellati. In cassazione il ricorrente ha censurato esclusivamente il regolamento delle spese: (1) violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato l’attore totalmente soccombente nonostante il rigetto di alcune eccezioni dei convenuti e l’accertamento della violazione dell’altezza degli edifici; (2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver liquidato le spese di primo grado anche in favore di parti rimaste contumaci in quel grado; (3) violazione dei criteri di liquidazione del D.M. 55/2014 per avere liquidato le spese di appello separatamente a favore di più parti difese unitariamente dallo stesso avvocato e con identica posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha accolto parzialmente il terzo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’odierno ricorrente al rimborso delle spese di primo grado in favore delle parti che erano rimaste contumaci in quel grado, ritenendo che tali parti non avessero sopportato spese rimborsabili. Quanto al terzo motivo, ha cassato la decisione nella parte in cui aveva liquidato separatamente le spese di appello a favore di più appellati assistiti dall’unico difensore con identica posizione processuale; decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso per il secondo grado in misura unitaria, con aumento del 30% per ciascun appellato ulteriore al primo. Ha inoltre condannato in solido gli intimati soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Il primo motivo è stato respinto perché, ai fini della soccombenza rilevante per le spese, conta l’esito finale della lite nel suo complesso e non il mero rigetto di singole eccezioni o questioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è ammesso solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione della compensazione resta discrezionale nei casi consentiti.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente svolto attività processuale e abbia quindi sopportato spese rimborsabili; non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso in primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La statuizione sulle spese pronunciata in favore di chi era contumace nel grado di merito è stata cassata senza rinvio, come decisione resa in mancanza del relativo potere.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando direttamente le spese del secondo grado.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Quando più parti con identica posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, il compenso è unico, con possibilità di aumento secondo i criteri regolamentari.

  • art. 8, D.M. 55/2014

    La liquidazione deve rispettare i criteri per la difesa di più parti da parte del medesimo difensore, evitando liquidazioni separate in violazione della tariffa.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la soccombenza va valutata con riferimento all’esito complessivo della controversia e non al solo mancato accoglimento di singole eccezioni processuali o di merito.
  • Il giudice non può condannare alla rifusione delle spese a favore di una parte contumace nel grado in cui sia rimasta tale, perché la condanna ex art. 91 c.p.c. presuppone l’effettivo svolgimento di attività difensiva e la relativa esposizione patrimoniale.
  • Se più parti aventi identica posizione processuale sono assistite dallo stesso difensore, il compenso va liquidato in forma unitaria e non separatamente per ciascuna parte, salvo l’aumento previsto dalla normativa forense.
  • La cassazione può correggere direttamente la liquidazione delle spese quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassando la sentenza anche senza rinvio limitatamente al capo viziato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.