Sentenza del 22/02/2019 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione ipotecaria- giurisdizione delle commissione tributarie- motivazione dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia relativa ai vizi del provvedimento di iscrizione ipotecaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. Poiché l'iscrizione ipotecaria è inclusa tra gli atti impugnabili di natura impositiva, ad essa si applica l'art. 7 della legge n. 212/2000, che impone l'obbligo di motivazione. Ne consegue che un atto privo di motivazione adeguata può essere contestato davanti al giudice tributario e può essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava i vizi del provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria, sostenendo che tali doglianze dovessero essere esaminate dalla giurisdizione tributaria e che l'atto, in quanto riconducibile agli atti impositivi, dovesse essere adeguatamente motivato. In particolare, l'iscrizione ipotecaria non può essere sottratta all'obbligo di motivazione previsto per gli atti dell'amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
Gli atti impositivi e quelli della riscossione riconducibili all'esercizio della pretesa tributaria devono indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. L'obbligo si applica anche alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Le contestazioni relative a vizi propri di un provvedimento di riscossione tributaria, compresa la comunicazione di iscrizione ipotecaria, devono essere proposte davanti al giudice tributario.
- Un atto di riscossione che incide direttamente sulla posizione patrimoniale del contribuente deve essere sufficientemente motivato, indicando il debito, i presupposti dell'iscrizione e le ragioni giuridiche dell'iniziativa.
- La mancanza o l'insufficienza della motivazione può costituire un autonomo motivo di impugnazione e comportare l'annullamento dell'atto.
- Prima di contestare un'iscrizione ipotecaria è opportuno verificare sia la giurisdizione tributaria sia il rispetto dei termini e delle modalità di impugnazione applicabili.
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