Ordinanza n. 3170/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. U.0074346 del 10/11/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della nota prot. n. U.0090455 del 25/03/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. 54 del 26/03/2026 sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “Pier Luigi Nervi” di Lentini (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; - nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, unitamente agli atti ministeriali e applicativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato esterno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le note ministeriali relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per l'esame di maturità e alla formazione delle commissioni, l'ordinanza ministeriale sull'esame di Stato, il provvedimento di assegnazione presso un istituto statale di Lentini, nonché gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il ricorrente ha contestato l'interpretazione e l'applicazione di tali atti nella parte in cui avrebbero consentito di prescindere dalle preferenze di sede espresse nella domanda di partecipazione, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione a una sede difforme da quella prescelta. Il giudice ha rilevato, ai fini cautelari, che il provvedimento impugnato e gli elementi successivamente depositati non consentono di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'Ufficio Scolastico Regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto in precedenza la domanda di misure cautelari monocratiche, ma, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto sussistente un profilo di fumus boni iuris con riguardo alla non agevole comprensibilità dell'iter motivazionale dell'assegnazione. Ha ordinato all'Amministrazione di riesaminare la posizione del candidato alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare MIM del 10 novembre 2025, n. 74346, come interpretati dalla giurisprudenza consolidata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. L'accoglimento è stato disposto ai soli fini del riesame e in tempi compatibili con la partecipazione del ricorrente agli esami di Stato; non è stato disposto direttamente l'annullamento dell'assegnazione né l'immediata assegnazione alla sede preferita. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
art. 56 c.p.a.
La precedente istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi ai quali l'Amministrazione deve conformarsi nel riesame della posizione del candidato esterno, tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 della circolare MIM 10 novembre 2025, n. 74346
Costituisce, insieme alla disciplina legislativa, il parametro specifico per il riesame dell'assegnazione della sede d'esame.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento di assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame non rende agevolmente comprensibile il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, può essere disposto il riesame della posizione senza anticipare la decisione definitiva sull'annullamento dell'atto.
- Nel riesaminare l'assegnazione della sede d'esame di un candidato esterno, l'amministrazione deve applicare i criteri normativi e amministrativi pertinenti e tenere conto delle preferenze di sede espresse nella domanda.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini del riesame impone all'amministrazione di provvedere in tempi compatibili con l'esercizio effettivo del diritto del candidato a partecipare agli esami di Stato.
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