Cassazione Penale, Sentenza n. 4357/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello che confermava in parte la confisca disposta dal Tribunale nel procedimento di prevenzione e applicava la sorveglianza speciale a Giorgio Galiano. Le censure principali denunciavano: carenza o insufficiente motivazione (violazione art.125 c.p.p.); errata applicazione dell'art.24 del d.lgs. 159/2011 con riferimento alla valutazione delle disponibilità economiche per l'acquisto dei beni confiscati; mancata considerazione di elementi quali il valore di vendita di un immobile la cui confisca era stata revocata, un rimborso IVA consistente, canoni di locazione, proventi di vendite interne al nucleo familiare e la natura lecita degli utili societari della Terre di Calabria s.n.c.; contestazione della anteriorità delle acquisizioni rispetto al perimetro temporale della pericolosità (beni acquistati nel 1986 e 1990 rispetto alla presunta pericolosità 1992-1993); omessa valutazione di movimentazioni su libretti di deposito. I coniugi Rosario Galiano e Maria Rosa Putrino contestavano inoltre la motivazione sommaria della Corte relativamente a fabbricato-magazzino, quote societarie, compendio aziendale e conto corrente societario, nonché errori di valutazione su redditi, utili e fittizietà delle intestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei terzi (Angelo Galiano, Giorgia Galiano, Rita Valente, Antonio Galiano) per mancanza di procura speciale. Quanto ai ricorsi proponibili, la Corte ha ritenuto fondate in parte le censure: ha affermato che la Corte d'appello non ha svolto un esame puntuale e analitico di numerose specifiche censure di appello, limitandosi spesso a un rinvio per relationem alla motivazione del Tribunale, con conseguente vizio di motivazione apparente integrativo di violazione di legge. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente ai beni confiscati nei confronti di Giorgio Galiano, Rosario Galiano e Putrino Maria Rosa e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro. I ricorsi dichiarati inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere motivazionale del giudice: i ricorrenti denunciavano insufficiente motivazione del provvedimento di appello; la Corte ne valuta la sussistenza come possibile vizio deducibile in cassazione se la motivazione risulta inesistente o meramente apparente
art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sul sindacato sulle disponibilità economiche nei procedimenti di prevenzione; i ricorrenti contestavano la valutazione delle fonti di acquisizione dei beni (vendite, rimborsi IVA, canoni, utili societari)
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (solo motivazione inesistente o apparente, non l'illogicità manifesta)
art. 100 c.p.p.
Richiamato in tema di rappresentanza processuale: i terzi con interessi civilistici devono essere assistiti in cassazione da difensore munito di procura speciale
art. 182, comma secondo, c.p.c.
Citato come norma che non può essere invocata per regolarizzare in cassazione il difetto di rappresentanza dei terzi nelle misure di prevenzione
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese dei ricorsi inammissibili: la Corte ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (come modificato e prorogato)
Richiama la disciplina procedurale che ha consentito il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti; citata nella fase istruttoria del procedimento
Massime di principio
- Nei ricorsi in materia di misure di prevenzione il ricorso in cassazione è limitato al vizio di legge: si possono dedurre carenze della motivazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, non semplicemente per illogicità manifesta.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di valutare puntualmente e analiticamente le specifiche censure di appello; non è sufficiente un rinvio per relationem alla decisione di primo grado quando i motivi di appello sono specifici.
- I terzi interessati con interessi meramente civilistici devono essere rappresentati in cassazione da un difensore munito di procura speciale (art.100 c.p.p.); l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
- Nelle impugnazioni di misure patrimoniali conviene evidenziare con precisione la provenienza lecita delle risorse (date di acquisto, redditi documentati, rimborsi IVA, canoni, utili societari) e la loro anteriorità rispetto al perimetro temporale della 'pericolosità' contestata.
- Se il giudice d'appello non risponde in modo specifico a punti rilevanti dell'appello, è possibile ottenere l'annullamento con rinvio per carenza di motivazione; pertanto le memorie di appello devono essere dettagliate e ben documentate.
- In sede di cassazione è strategico invocare e dimostrare che il giudice di appello si sia limitato a riaffermare la motivazione di primo grado senza compiere un autonomo e specifico vaglio delle contestazioni.
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