Cassazione Penale, Sentenza n. 40003/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari lamentando la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (risarcimento del danno prima del processo). La Corte territoriale aveva rifiutato l'attenuante motivando che il risarcimento sarebbe stato effettuato da un terzo (verosimilmente la madre) e che ciò non dimostrerebbe la resipiscenza personale dell'imputato; il ricorrente deduceva invece che, anche se il pagamento è avvenuto per interposta persona, deve valutarsi la conoscenza e la volontà del ricorrente di farsi riconoscere quella riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 cod. pen., rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che il risarcimento era stato effettuato dalla madre e che il ricorrente era sottoposto ad arresti domiciliari; la giurisprudenza di legittimità ammette che il risarcimento compiuto da un terzo possa valere come riparazione dell'imputato se questi ne è a conoscenza e manifesta la volontà di farlo proprio. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto delle modalità e della conoscenza/volontà del ricorrente. Resta invece irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna nel resto è confermata).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato a carico dell'imputato (menzionata come titolo del capo d'imputazione). Non è oggetto diretto della censura sulla attenuante, ma contestava il fatto per cui è stata pronunciata la condanna.
art. 62 n. 6 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 62, n. 6 nel senso che il risarcimento del danno effettuato prima del processo può costituire circostanza attenuante anche se materialmente eseguito da un terzo, quando risulti che l'imputato ne era a conoscenza e ne voleva fare propria la riparazione; pertanto il pagamento da parte di un familiare non esclude automaticamente l'attenuante.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno anteriore al processo può comportare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. anche se materialmente effettuato da un terzo, purché emerga la conoscenza e la volontà esplicita o implicita dell'imputato di farsi carico della riparazione.
- La Corte di merito deve valutare le modalità e il contesto del risarcimento (chi ha pagato, quando, in che modo e se l'imputato ne era consapevole), non limitandosi a una ricusazione automatica per il mero intervento di un terzo.
- La condizione personale dell'imputato (es. essere sottoposto ad arresti domiciliari o altra incapienza materiale) può essere rilevante nella valutazione della volontà e della possibilità di effettuare personalmente la riparazione.
- Se una parte non impugna la dichiarazione di responsabilità in cassazione, quella statuizione diventa irrevocabile e non può essere rimessa in discussione con l'annullamento parziale.
- In casi analoghi è utile produrre e documentare in modo chiaro la prova della conoscenza e della volontà dell'imputato rispetto al risarcimento (comunicazioni, deleghe, riconoscimenti formali), e chiarire le ragioni per cui il pagamento è avvenuto tramite terzi.
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