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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14697/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino bangladino volta a ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, la protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso il decreto del Tribunale. La Corte, tuttavia, ha esaminato in via preliminare la validità della procura speciale apposta al ricorso: la procura indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non recava una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi alla formula "Per autentica". Secondo la Corte, tale mancanza rendeva la procura non conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data di conferimento della procura speciale, requisito richiesto per i ricorsi avverso i decreti resi nel procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare... anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato"

    Per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nel procedimento protezione internazionale, la procura speciale deve recare in modo espresso la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, dalla quale l'art. 35-bis, comma 13, si distingue per il requisito rafforzato della posteriorità certificata della data.

  • Corte cost., sent. n. 13 del 2022

    È stata richiamata per affermare che la previsione dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite, non è in contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.

  • Cass. S.U., n. 15177 del 2021

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere esplicitamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sia della data sia dell'autenticità della firma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato collegato all'esito processuale sfavorevole del ricorso.

  • d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis

    È la norma processuale speciale del giudizio in materia di protezione internazionale, rilevante ai fini della forma e validità della procura speciale per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro i decreti pronunciati nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare il requisito formale speciale della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autentica della firma non è sufficiente.
  • La mancanza della certificazione espressa della posteriorità della data della procura determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito processuale speciale previsto a pena di inammissibilità.
  • Le regole ordinarie sulla procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c. sono integrate, in questa materia, da un requisito ulteriore e più rigoroso, che impone al difensore di attestare sia l'autenticità della sottoscrizione sia la data del conferimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte resistente non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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