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Sentenza

Sentenza n. 3066/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5398 emessa in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 5673/2023, notificata dapprima in data 26/05/2023, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 11/07/2024;

Giustizia amministrativa202503540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per sei annualità scolastiche, condannando il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata attivazione della carta, precisando che l'ottemperanza non riguardava le spese di lite del giudizio ordinario, il cui pagamento poteva essere richiesto dal difensore antistatario. L'azione è stata proposta dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per l'azione di ottemperanza proposta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato non sia stato eseguito e l'obbligo amministrativo risulti determinato o determinabile dal titolo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente competente dell'Amministrazione e assegnandogli un termine per l'esecuzione, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del dirigente nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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