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Sentenza

Sentenza del 08/07/2020 n. 14278 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 (maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, IVA e sanzione amministrativa di Euro 55.938,00). In primo grado la CTP accoglieva il ricorso; la CTR, invece, accolse il gravame dell'Agenzia ritenendo provata l'attività di ricezione e ristorazione svolta dal ricorrente al Castello di Brusasco e legittime le riprese operate dall'Ufficio. Il ricorrente ha poi depositato ricorso per cassazione con 16 motivi, contestando, tra l'altro, la legittimazione del sottoscrittore degli atti dell'Ufficio (assenza di delega/qualifica dirigenziale), la ricostruzione dei rapporti e delle attività imprenditoriali, l'applicabilità dell'IVA, la motivazione delle indagini fiscali e la determinazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per vizi formali (errata qualificazione del vizio come errores in iudicando anziché errores in procedendo, mancata allegazione della nullità della sentenza, difetto di specificità e autosufficienza ai sensi dell'art. 366 c.p.c., omissione nel riprodurre nel ricorso i motivi così come formulati in appello). Sul punto centrale della sottoscrizione degli atti dell'Ufficio, la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la firma del preposto al reparto competente si presume esprimesse la volontà dell'Ufficio e sia valida anche in assenza di delega specifica, salvo che venga eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore o l'usurpazione del potere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e possibile ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992

    articolo 10; articolo 11, comma 1 e comma 2; articolo 53, comma 1

    Riconosce la qualità e la capacità processuale dell'ufficio locale dell'Agenzia e consente la rappresentanza organica per il direttore o altra persona preposta al reparto competente; la firma del preposto vale salvo che si provi l'estraneità o l'usurpazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

    articolo 42, comma 1; articolo 32, comma 1; articolo 60

    Norme richiamate nelle censure relative alla legittimità formale degli atti e alla motivazione delle autorizzazioni per indagini fiscali; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per carenza di specificità o per impropria ricostruzione del vizio.

  • Decreto Legislativo n. 165 del 2001

    articolo 4, comma 2; articolo 17, comma 1-bis

    Citate nelle eccezioni sulla qualifica dirigenziale del sottoscrittore; la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di prova di qualifica dirigenziale, la rappresentanza organica prevista dalle norme tributarie legittima la firma del preposto salvo prova contraria.

  • Decreto Legislativo n. 300 del 1999

    Richiamato in relazione alla struttura e alle deleghe organizzative dell'Amministrazione finanziaria; suffragia l'idea che la legittimazione dell'ufficio trae fondamento dalla normativa statutaria delegata.

  • Delibera dell'Agenzia delle Entrate 13.12.2000, n. 6

    Citata nelle censure sulla delega e sottoscrizione degli atti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in assenza di prova dell'estraneità del sottoscrittore.

  • Delibera dell'Agenzia delle Entrate 30.11.2004, n. 4

    articolo 5, comma 3; articolo 7, comma 1

    Richiamata nelle doglianze sulla delega della sottoscrizione; la Corte ha confermato che la firma del preposto al reparto è presumibilmente valida.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)

    articolo 6; articolo 55; articolo 57

    Invocato nelle censure relative alla ricostruzione dei rapporti familiari e alla determinazione del reddito/IVA; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per motivi procedurali e di specificità.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997

    Richiamato con riferimento ai criteri di irrogazione delle sanzioni e al calcolo delle stesse; la Corte ha ritenuto le relative censure inammissibili per difetto di specificità e per errata qualificazione del vizio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

    Richiamato nelle censure sulla presunta inesigibilità dell'IVA e sulla base di calcolo; la Corte non ha esaminato nel merito per inammissibilità dei motivi in cassazione.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    articolo 7, comma 2, lettera c)

    Invocata per la presunta mancanza nell'atto dell'indicazione dell'autorità cui ricorrere in autotutela; motivo dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nel ricorso.

  • Legge n. 413 del 1991

    Citata quanto alle agevolazioni per immobili sottoposti alle Belle Arti; la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente proposta in appello e quindi inammissibile.

  • Codice Civile

    Richiamati in relazione all'onere della prova e alla qualificazione dell'attività d'impresa; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sui fatti costituiscono rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto tributario da parte del preposto al reparto competente si presume valida e rappresentativa della volontà dell'Ufficio; chi eccepisce la mancanza di delega o l'estraneità del sottoscrittore ha l'onere di provarlo.
  • In cassazione non è consentita la rinnovazione del procedimento istruttorio né la rivalutazione dei fatti storici: i controlli riguardano vizi di diritto, non nuove valutazioni probatorie.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti (art. 366 c.p.c.); occorre riprodurre nel ricorso i passi degli atti di merito (ricorso introduttivo e atto d'appello) ove si deduce la violazione, pena l'inammissibilità.
  • Bisogna correttamente qualificare il vizio: l'errore in procedendo (omessa o apparente pronuncia) è denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, mentre l'errore in iudicando rientra nel n. 3; l'errata qualificazione comporta inammissibilità se non accompagnata dalla deduzione della nullità della sentenza.
  • Le censure formali sulla motivazione delle indagini o sulle autorizzazioni amministrative richiedono che il motivo sia stato proposto in appello e dettagliatamente riportato in cassazione; altrimenti la Corte non può sindacare tali censure.
  • Le questioni relative a qualificazione dell'attività economica, determinazione della base imponibile e quantificazione delle sanzioni sono, salvo profili di diritto, materia di merito del giudice di merito e difficilmente riesumabili in cassazione se fondate su valutazioni probatorie.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri (contributo unificato) ove dovuti.

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