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Sentenza

Sentenza n. 1733/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento dei provvedimenti di reiezione della CIGO - n. 810690061754 Protocollo INPS.8106.14/01/2022.0008173, relativo alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 14/01/2022 protocollo n. INPS.8106.14/01/2022.0008173 per il periodo 10/01/2022 - 13/02/2022 e n. 810690061757 Protocollo INPS.8106.24/02/2022.0039109, relativo alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 24/02/2022, protocollo n. INPS.8106.24/02/2022.0039109 per il periodo 14/02/2022 - 03/04/2022, entrambi relativi al sito produttivo di Torino via Tangenziale Sud Drosso (Mirafiori) - n. 810690061755 Protocollo INPS.8106.14/01/2022.0008172 relativo alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 14/01/2022, protocollo n. INPS.8106.14/01/2022.0008172 per il periodo 10/01/2022 - 13/02/2022 e n. 810690061756 Protocollo INPS.8106.24/02/2022.0039108 relativa alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 24/02/2022, protocollo n. INPS.8106.24/02/2022.0039108 per il periodo 14/02/2022 - 03/04/2022 entrambi relativi al solo sito produttivo di Grugliasco in Corso Canonico Giuseppe Allamano; - del rigetto del ricorso amministrativo previsti dall’articolo 9 della L. 164/1975 avverso i suddetti provvedimenti proposto al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee pervenuto in data 30/3/2023 - e di qualsiasi atto a tali provvedimenti presupposto, consequenziale o, comunque, connesso a quelli impugnati, e in particolare, ove occorra, degli atti della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni, nonché del Comitato speciale per la Cassa Integrazione Guadagni presso la sede centrale di Roma, ove eventualmente emesso, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per gli stabilimenti di Grugliasco e Mirafiori, nonché rigetto del ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, appaltatrice esclusiva di servizi di controllo delle autovetture presso stabilimenti del gruppo automobilistico committente, ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS ha negato la CIGO per il periodo dal 10 gennaio al 3 aprile 2022, relativamente agli stabilimenti di Grugliasco e Mirafiori. Secondo l'INPS, le domande erano funzionali a una riorganizzazione aziendale o a un ridimensionamento degli organici collegato alla chiusura dello stabilimento di Grugliasco. La ricorrente ha dedotto il travisamento della situazione concreta, sostenendo che la chiusura di Grugliasco avrebbe inciso soltanto transitoriamente sulle proprie attività, poi proseguite presso Mirafiori. In subordine, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per la CIGO limitatamente a Mirafiori, ancora operativo e interessato da un transitorio calo degli ordinativi. L'INPS ha chiesto il rigetto, rilevando il carattere definitivo della chiusura di Grugliasco e l'unitarietà del disegno aziendale di ridimensionamento del personale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto a Grugliasco, ha ritenuto insussistente il requisito della transitorietà della crisi, poiché la stessa ricorrente aveva riconosciuto che, al momento delle domande, la chiusura dello stabilimento Stellantis era definitiva. La CIGO, disciplinata dal d.lgs. 148/2015, presuppone infatti eventi transitori, non imputabili all'impresa o ai lavoratori, e la prevedibile ripresa ordinaria dell'attività al termine del periodo di integrazione. Quanto a Mirafiori, il TAR ha ritenuto non manifestamente arbitraria o incongrua la valutazione dell'INPS secondo cui le domande si inserivano in una riorganizzazione complessiva del personale connessa alla chiusura di Grugliasco, anziché derivare direttamente da una transitoria riduzione degli ordinativi. La società non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva riduzione degli ordini, la loro riferibilità alle prestazioni svolte a Mirafiori, il rapporto proporzionale tra riduzione del fatturato e lavoratori sospesi, né l'illegittimità manifesta della valutazione tecnico-discrezionale dell'INPS. La relazione tecnica prodotta è stata ritenuta generica perché riferita all'attività aziendale complessiva e non distinta per stabilimento. Il giudice ha inoltre valorizzato il risultato economico positivo del 2021, superiore a quello del 2019 nonostante il dimezzamento del fatturato, quale elemento non incompatibile con la possibilità di superare la difficoltà mediante strumenti finanziari o industriali. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'ente previdenziale è stato quindi ritenuto limitato ai casi di evidente illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 148/2015

    Individua l'ambito soggettivo di applicazione della CIGO.

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    Richiede, per la CIGO, situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ovvero situazioni temporanee di mercato, con previsione di ripresa ordinaria dell'attività.

  • art. 9 l. 164/1975

    Prevede il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti in materia di CIGO.

  • Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197

    È richiamata quale disciplina applicativa correlata al d.lgs. 148/2015.

Massime di principio

  • La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è un istituto eccezionale volto a fronteggiare crisi produttive di breve durata, transitorie e non imputabili all'impresa o ai lavoratori; essa presuppone la prevedibile ripresa ordinaria dell'attività al termine del periodo di integrazione.
  • Il requisito della transitorietà della crisi deve essere valutato con giudizio prognostico ex ante, assumendo come riferimento la situazione esistente al momento della presentazione della domanda di CIGO.
  • La chiusura definitiva dello stabilimento produttivo cui è collegata la difficoltà aziendale esclude, in radice, il requisito della transitorietà necessario per la concessione della CIGO, anche se l'impresa intenda successivamente proseguire la propria attività presso un altro stabilimento.
  • La valutazione dell'INPS circa la sussistenza dei presupposti della CIGO costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
  • Chi chiede la CIGO deve fornire elementi specifici e documentati sulla causa transitoria della sospensione o riduzione dell'attività, sulla riferibilità della contrazione produttiva al singolo stabilimento e sul rapporto tra riduzione dell'attività e lavoratori sospesi; una documentazione riferita genericamente all'intera impresa non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità del diniego.

Come è indicizzato

RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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