Ordinanza n. 2210/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento recante condanna del Comune al pagamento di somme dovute
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 102/2024 del Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune era stato ingiunto di pagare euro 159.740,65 a titolo di capitale, euro 22.172,33 per interessi maturati, ulteriori importi per spese documentali e risarcimento, gli interessi moratori successivi e le spese del procedimento. Il Comune intimato non si è costituito. Ai fini della decisione sull'esecuzione del titolo, il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni sulle condizioni finanziarie dell'ente locale, con particolare riguardo all'eventuale avvio di procedure di riequilibrio finanziario o di dissesto e alla loro incidenza sul credito azionato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha incaricato il Segretario generale pro tempore del Comune di Lampedusa e Linosa di depositare, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione sulle condizioni finanziarie del Comune, specificando l'eventuale avvio di procedure di riequilibrio finanziario o di dissesto e la relativa incidenza sul credito della ricorrente. La trattazione è stata rinviata all'udienza del 21 ottobre 2026, con comunicazione dell'ordinanza anche al Segretario generale dell'ente.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento degli accertamenti istruttori.
decreto ingiuntivo n. 102/2024 del Tribunale di Agrigento
Costituisce il titolo giudiziale della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione richiede di verificare l'incidenza di eventuali procedure di riequilibrio finanziario o di dissesto dell'ente locale sull'esecuzione del credito, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di definire la causa.
- L'istruttoria può essere affidata al Segretario generale dell'ente locale, chiamato a riferire sulle condizioni finanziarie dell'amministrazione e sulle procedure finanziarie eventualmente avviate.
- La disposizione di incombenti istruttori necessari alla decisione non definisce il giudizio nel merito e comporta il rinvio della trattazione a una successiva udienza.
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