Sentenza del 16/03/2016 n. 5207 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, denunciando la violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio in una controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra la società di persone e i suoi soci, destinatari di accertamenti ai fini IRPEF conseguenti alla tassazione per trasparenza dei maggiori redditi societari. Secondo l'Agenzia, il giudizio non si sarebbe svolto con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, pur in presenza di distinti procedimenti riguardanti la società e i soci F.V. e T.T., la necessità di integrazione del contraddittorio fosse superata dalla trattazione contestuale delle cause, avvenuta fin dal primo grado e anche in appello, davanti agli stessi giudici e nella medesima udienza, con sentenze di contenuto analogo e reciproci riferimenti. È stato quindi applicato il principio già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 14815/2008. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 101 c.p.c.
Nessuna parte può essere giudicata in contumacia, se non dopo che sia stata regolarmente citata.
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per sostenere la violazione del contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione congiunta di società e soci. La Corte ha tuttavia escluso una concreta lesione del contraddittorio, valorizzando la trattazione contestuale e coordinata dei procedimenti distinti.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
È stato indicato come parametro processuale della censura proposta in cassazione, diretta a far valere la presunta nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
Principio affermato da Cass. n. 14815/2008
In presenza di procedimenti distinti ma strettamente collegati tra società di persone e soci, la mancata formale riunione o integrazione del contraddittorio può non determinare la nullità se le cause sono state trattate contestualmente, dagli stessi giudici, nella medesima udienza e con decisioni coordinate e coerenti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e i soci, l'accertamento del reddito societario e la conseguente tassazione per trasparenza dei soci sono normalmente collegati da un litisconsorzio necessario.
- La mancata partecipazione formale di tutte le parti necessarie non comporta automaticamente la nullità del giudizio: occorre verificare se il contraddittorio sostanziale sia stato comunque garantito mediante trattazione contestuale o coordinata dei procedimenti.
- La trattazione davanti agli stessi giudici, nella medesima udienza, con sentenze di contenuto analogo e reciproci riferimenti, può costituire un surrogato idoneo dell'integrazione formale del contraddittorio.
- Chi deduce in cassazione la violazione del litisconsorzio necessario deve identificare con precisione tutti i soggetti interessati e i relativi procedimenti; una censura generica o non documentata può essere rigettata.
- La contestazione processuale sul contraddittorio può risultare infondata anche se la decisione di merito favorevole al contribuente viene mantenuta per ragioni esclusivamente processuali.
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