Cassazione Penale, Sentenza n. 22309/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che convalidava il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione all'autorità di P.S. e divieti connessi ai comportamenti in occasione di manifestazioni sportive). Il ricorrente, tramite cinque motivi, deduceva: 1) vizio di motivazione sulla gradualità e sulla congruità della sanzione, in particolare sulla durata fissata in dieci anni; 2) vizio di motivazione circa la necessità e la legittimità dell'imposizione dell'obbligo prescrittivo di cui all'art. 6, comma 2, L. 401/1989, anche tenuto conto della recidiva amministrativa; 3) violazione di artt. 6, commi 1 e 2, e omessa motivazione circa l'obbligo di presentazione anche per partite amichevoli (difetto di predeterminazione e conoscibilità); 4) mancata motivazione sull'attribuibilità delle singole condotte al ricorrente; 5) vizio di motivazione in ordine alla pericolosità concreta del soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari non abbia svolto un controllo giurisdizionale sostanziale e motivato sui presupposti di legittimità della misura (pericolosità, necessità e urgenza, attribuibilità delle condotte, congruità della durata), limitandosi ad adesioni meramente assertive. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 20/11/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di P.S.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6 (commi 1, 2, comma quinto, comma 8-bis)
L'art.6 disciplina l'obbligo di presentazione alla P.S. e il divieto di accesso alle manifestazioni sportive; la convalida giurisdizionale del giudice penale è richiesta per l'obbligo di presentazione (limitazione della libertà personale), mentre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, essendo limitazione della libertà di circolazione, è soggetto al controllo del giudice amministrativo. Il giudice della convalida deve motivare compiutamente sui presupposti di legittimità (pericolosità, necessità e urgenza, attribuibilità delle condotte) e sulla congruità della durata; può ridurre la durata se eccessiva.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 3, art. 13, art.16, art.27
Art.13 (tutela della libertà personale) impone il controllo giudiziale inderogabile quando la misura incide sulla libertà personale; art.16 (libertà di circolazione) giustifica il controllo giurisdizionale-amministrativo per le limitazioni alla circolazione; gli artt. 3 e 27 sono stati richiamati nel testo per valutare la compatibilità costituzionale del trattamento, richiedendo ragionevole giustificazione e possibilità di attenuazione del trattamento in caso di comportamento positivo del destinatario.
Decreto-legge n.119/2014 (conv. L. n.146/2014) e Decreto-legge n.53/2019 (conv. L. n.77/2019)
Modifiche normative che hanno inciso sull'art.6 L.401/1989 (introduzione/ridefinizione di limiti e poteri, comma quinto e 8-bis) rendendo compatibile la disciplina con il regime delle misure per i soggetti recidivi e prevedendo possibili attenuazioni in funzione della condotta positiva.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia); Sez. U., n. 4441 del 29/11/2005 (Zito); Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (Marchesini); Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009 (Brocca); Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011 (Ferretti); Sez.3, n.33539 del 14/07/2016; Sez.3, n.44621 del 08/07/2016; Sez.3, n.28067 del 03/11/2016; Sez. 3, n.41899 del 13/09/2023; Sez.3, n.16468 del 28/03/2024
La giurisprudenza distingue l'ambito di controllo: la convalida giurisdizionale penale riguarda l'obbligo di presentazione (libertà personale) mentre il divieto di accesso a manifestazioni sportive è materia di giurisdizione amministrativa; inoltre, afferma l'obbligo del giudice di convalida di un controllo sostanziale e motivato su pericolosità, necessità, urgenza, attribuibilità e congruità della durata, con possibilità di riduzione della durata se eccessiva.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione alla P.S. richiede un controllo sostanziale e motivato su tutti i presupposti di legittimità: pericolosità concreta, necessità e urgenza, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
- Il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, essendo limitazione della libertà di circolazione, è normalmente sottoposto al controllo del giudice amministrativo, mentre l'obbligo di presentazione personale alla polizia attiene alla libertà personale e alla relativa convalida penale.
- La recidiva amministrativa può giustificare misure più rigorose, ma non esime il giudice dalla motivazione puntuale e concreta sui fatti che legittimano la misura; il richiamo alla recidiva non è di per sé sufficiente.
- La durata della misura deve essere congruamente motivata; se il giudice la ritiene eccessiva può ridurla nell'ambito della convalida.
- È necessario che le prescrizioni siano determinate e conoscibili (ad esempio se l'obbligo di presentazione debba valere anche per partite amichevoli): la vaghezza o la mancata predeterminazione può invalidare la misura o richiedere integrazione motivazionale.
- L'annullamento per carenza motivazionale di un'ordinanza di convalida comporta di regola il rinvio per nuovo esame al giudice di merito e può determinare la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore, almeno per le prescrizioni soggette al controllo giudiziale.
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