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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30122/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato alla pena di sei mesi di reclusione, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice; 2) vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente ha dedotto un errore scusabile, sostenendo di essere rientrato in Italia perché convinto della validità del permesso di soggiorno spagnolo e perché si era recato nel Paese solo per registrare il figlio alla scuola dell'infanzia, attività che richiedeva la presenza di entrambi i genitori. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero argomenti già esaminati e confutati dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo esauriente e non manifestamente illogico, valorizzando anche il fatto che l'imputato era già stato fermato il 15 dicembre 2022 a Ventimiglia, alla frontiera tra Italia e Francia, circostanza che rendeva non plausibile l'assunto dell'errore scusabile e faceva emergere la consapevolezza dell'illegittimità della condotta. È stato inoltre rilevato il carattere aspecifico del motivo rispetto alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano reiterativi del gravame di merito, già esaminati dalla Corte territoriale con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, e che la doglianza sull'errore scusabile era comunque aspecifica e non confrontata con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma verifica soltanto la correttezza della motivazione sulla consapevolezza dell'illegittimità della condotta.

  • d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato come testo unico immigrazione, nell'ambito del quale è collocata la fattispecie contestata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito offra una motivazione esauriente e non manifestamente illogica, idonea a confutare la tesi difensiva dell'errore scusabile.
  • L'errore scusabile non può essere affermato in via astratta, ma deve risultare plausibile alla luce delle circostanze concrete; la presenza di elementi fattuali incompatibili con tale assunto può legittimare il rigetto della censura.
  • La deduzione di motivi generici o aspecifici, non calibrati sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personale
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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