Sentenza del 20/01/2021 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Irreperibilità assoluta - Deposito presso la casa comunale - Invio raccomandata informativa - Non necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento lamentando che, dopo il tentativo di consegna non andato a buon fine, non era stata inviata la seconda raccomandata informativa del deposito e pertanto la notifica sarebbe nulla. Si discute se, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, oltre al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito, fosse obbligatorio l'invio di una seconda raccomandata che informi del deposito.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata con il rito della irreperibilità relativa: il messo ha tentato la consegna, constatata l'assenza del destinatario ha effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale e la successiva affissione dell'avviso di deposito. In questa fattispecie l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 non impone come obbligatoria l'invio di una seconda raccomandata informativa. Di conseguenza la proposizione dell'atto è stata considerata regolare e il ricorso del contribuente è stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60
L'art. 60 è stato interpretato nel senso che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa (tentativo di consegna, deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso), non è obbligatorio l'invio di una ulteriore raccomandata informativa del deposito; il deposito e l'affissione integrano la notificazione valida.
Massime di principio
- La notifica può considerarsi valida se il messo ha tentato la consegna, ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e ha affisso l'avviso di deposito: non è sempre necessaria una seconda raccomandata informativa.
- Per contestare efficacemente la notifica il contribuente deve dimostrare l'assenza di un effettivo tentativo di consegna o vizi formali nel deposito/affissione (es. mancata affissione, inesistenza dell'avviso, mancanza di prova del deposito).
- La qualificazione tra irreperibilità assoluta e relativa è centrale: la procedura descritta si riferisce all'irreperibilità relativa (tentativo e deposito); se invece sussiste irreperibilità assoluta potrebbero operare altre regole.
- È opportuno verificare sempre la documentazione: rapporto di notificazione, attestazione del tentativo, ricevuta del deposito presso la casa comunale e data di affissione, perché costituiscono la prova della validità della notifica.
- Restano possibili eccezioni o diverse prescrizioni se altre norme specifiche prevedono formalità aggiuntive; pertanto in casi particolari conviene controllare la normativa settoriale o regolamenti locali.
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