Sentenza del 15/09/2016 n. 4643 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Segreteria part-time - Requisito della autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che anche l'utilizzo di una dipendente part-time con mansioni di segreteria costituisca un elemento organizzativo idoneo a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione. Di conseguenza, il professionista è stato considerato soggetto all'IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'impiego di una dipendente con mansioni di segretaria a tempo parziale non fosse sufficiente a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'assoggettamento all'IRAP.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'esercizio abituale di un'attività professionale con un'organizzazione autonomamente predisposta e non meramente occasionale può comportare l'assoggettamento all'IRAP. Nel caso esaminato, la presenza di una dipendente, anche part-time e con mansioni di segreteria, è stata ritenuta sufficiente a integrare tale requisito.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP di un professionista, occorre verificare concretamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma di beni e lavoro.
- L'impiego di personale dipendente può costituire un indice rilevante di autonoma organizzazione anche quando il dipendente lavora a tempo parziale o svolge mansioni meramente esecutive e di segreteria.
- La ridotta entità dell'apporto lavorativo del dipendente non esclude automaticamente l'IRAP: la valutazione deve considerare il ruolo effettivo del personale nell'organizzazione professionale.
- La regola non implica necessariamente che ogni collaboratore o dipendente comporti sempre l'assoggettamento all'IRAP; rilevano le circostanze concrete e l'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso specifico.
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