Cassazione Penale, Ordinanza n. 32667/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p. Dopo la decisione della Corte d'appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione per la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto. La Corte di cassazione rileva che, nel concordato in appello, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, il sindacato del giudice di secondo grado e poi della cassazione è limitato ai profili non oggetto di rinuncia; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Sulla base di ciò, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, de plano, ritenendo manifestamente infondate le doglianze perché, nel concordato in appello, non è ammissibile censurare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, salvo che vi sia una illegale determinazione della pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusa una sua colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
disciplinando il concordato in appello, consente la definizione del giudizio di secondo grado con effetti preclusivi sui motivi di appello rinunciati.
la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è censurabile con ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis, salvo i limiti connessi ai motivi non rinunciati.
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso manifestamente infondato.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
viene richiamato come fonte della reintroduzione del concordato/patteggiamento in appello.
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
richiamato per la definizione camerale de plano dell'inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Corte Cost. n. 186 del 2000
la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando non emergano profili tali da escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di concordato in appello, i vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono scrutinabili solo se si traducono in illegalità della pena, cioè se la sanzione sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile de plano; in tale ipotesi il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni idonee a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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