Sentenza del 27/01/2021 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 6/2021 GIUDIZIO TRIBUTARIO - Natura impugnatoria - Censure su modalità e contenuti della potestà impositiva - Inammissibilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della "Comunicazione TARI - Anno 2018" (avviso bonario) con cui il Comune ha richiesto complessivi € 3.109.025,00 per l'anno 2018 sulla base delle superfici occupate. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: incompetenza funzionale del Consiglio comunale nella determinazione delle tariffe (sostenendo spettasse alla Giunta), violazioni di norme nazionali ed europee e carenza di criteri nel Regolamento comunale (in particolare mancanza di indicazione dei criteri per quota fissa/variabile e corretta individuazione dei costi del servizio), mancata considerazione della diversa quantità e qualità dei rifiuti tra sub categorie di utenza e degli specifici rifiuti assimilati prodotti dall'Ateneo, mancata considerazione della natura giuridica e dell'uso delle superfici tassabili nonché omissione di benefici/agevolazioni applicabili all'ente.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha dichiarato inammissibili tutte le doglianze che non incidono direttamente sull'atto impositivo ma vertono su determinazioni amministrative assunte a monte, ove si tratti di contestazioni sulle modalità e sul contenuto della potestà impositiva. Ha altresì ritenuto impugnabile l'avviso bonario in quanto pretesa tributaria. Sul merito la CTR ha confermato la correttezza del regolamento e della determinazione delle tariffe: il Consiglio comunale è competente a deliberare le tariffe, il regolamento rispetta le prescrizioni normative (DPR 158/1999, art.14 DL 201/2011 conv. L.214/2011, ecc.), il Piano Economico Finanziario (PEF) dell'azienda incaricata giustifica i costi inseriti (anche i crediti inesigibili), le agevolazioni previste sono prevalentemente riconoscibili a consuntivo e condizionate a provvedimenti e requisiti non acquisiti dall'appellante, le classificazioni delle utenze rientrano nella discrezionalità comunale, e la comunicazione impugnata è sufficientemente motivata e descrittiva (tariffa applicata, delibera richiamata, elencazione immobili, superfici, parte fissa/variabile). Spese compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
art. 8 comma 5 citato nel testo come disciplina del potere di disapplicazione del giudice tributario
Il potere di disapplicare il regolamento comunale in sede tributaria opera incidenter tantum e fino a quando non vi sia giudicato amministrativo sulla stessa delibera; il giudice tributario può disapplicare l'atto presupposto se illegittimo ma non esercitare un sindacato sostitutivo sulle scelte amministrative riservate alla PA.
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. L. 214/2011
art. 14 (più punti richiamati)
Stabilisce i criteri per la determinazione della tariffa in relazione a quantità/qualità medie di rifiuti per unità di superficie e riconferma che il consiglio comunale è l'organo che determina la disciplina per l'applicazione del tributo, conforme alla normativa statale.
DPR 27 aprile 1999 n. 158
art. 6 e allegato 1 (punto 4.4) richiamati
Per la parte variabile della tariffa, in assenza di misurazione puntuale, è legittimo l'uso di un sistema presuntivo basato su produzioni medie per mq e coefficienti di produzione; il regolamento comunale che adotta tali criteri è conforme.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 / Legge 147/2013
art. 1 commi 651 e 654-bis citati
Il metodo normalizzato e la possibilità di includere nei costi componenti quali mancati ricavi per crediti inesigibili sono riconosciuti dalla normativa e giustificano l'inclusione di tali voci nel PEF.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
art. 52 richiamato in relazione all'adozione del regolamento
Indica la base normativa per l'adozione del regolamento comunale in materia di tributi locali; il Consiglio comunale è l'organo competente a determinare la disciplina tariffaria.
Massime di principio
- Il giudizio tributario è di natura impugnatoria e dunque inammissibili le doglianze che non incidono direttamente sull'atto impositivo ma mirano a sindacare scelte amministrative autonome adottate a monte dall'ente impositore.
- L'avviso bonario o comunicazione che contenga una pretesa tributaria è impugnabile davanti alla commissione tributaria; però le richieste di riconoscimento di agevolazioni o disapplicazione del regolamento possono essere trattate solo nei limiti del potere di disapplicazione incidentale e non per sovrapporre un sindacato amministrativo sostitutivo.
- I regolamenti comunali di determinazione delle tariffe non richiedono motivazioni come gli atti individuali: rientrano negli atti a contenuto generale e sono soggetti a pubblicità, per cui la loro motivazione non è valutata con gli stessi criteri degli atti amministrativi individuali.
- Il PEF può legittimamente comprendere costi indiretti e componenti quali crediti inesigibili; il contribuente non può pretendere in sede di giudizio tributario una verifica contabile approfondita delle risultanze contabili dell'ente o dell'azienda in house.
- Le agevolazioni e le riduzioni tariffarie previste dal regolamento spesso richiedono istanze specifiche e sono riconosciute a consuntivo; non possono essere normalmente dedotte come vizio dell'atto impositivo inviato in corso d'anno.
- La classificazione delle utenze e l'inclusione di immobili in determinate categorie tariffarie rientrano nella discrezionalità comunale salvo dimostrazione di un uso distorto della discrezionalità; il contribuente ha l'onere di allegare e provare concretamente la diversa quantità/qualità dei rifiuti o l'inidoneità della superficie a produrli.
- L'atto impositivo deve indicare almeno la tariffa applicata e la delibera di riferimento; non è necessario che riporti in dettaglio la formula di calcolo o tutti i dati numerici fondamentali se gli atti generali richiamati sono conoscibili.
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