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Sentenza

Sentenza del 27/01/2021 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 6/2021 GIUDIZIO TRIBUTARIO - Natura impugnatoria - Censure su modalità e contenuti della potestà impositiva - Inammissibilità - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della "Comunicazione TARI - Anno 2018" (avviso bonario) con cui il Comune ha richiesto complessivi € 3.109.025,00 per l'anno 2018 sulla base delle superfici occupate. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: incompetenza funzionale del Consiglio comunale nella determinazione delle tariffe (sostenendo spettasse alla Giunta), violazioni di norme nazionali ed europee e carenza di criteri nel Regolamento comunale (in particolare mancanza di indicazione dei criteri per quota fissa/variabile e corretta individuazione dei costi del servizio), mancata considerazione della diversa quantità e qualità dei rifiuti tra sub categorie di utenza e degli specifici rifiuti assimilati prodotti dall'Ateneo, mancata considerazione della natura giuridica e dell'uso delle superfici tassabili nonché omissione di benefici/agevolazioni applicabili all'ente.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha dichiarato inammissibili tutte le doglianze che non incidono direttamente sull'atto impositivo ma vertono su determinazioni amministrative assunte a monte, ove si tratti di contestazioni sulle modalità e sul contenuto della potestà impositiva. Ha altresì ritenuto impugnabile l'avviso bonario in quanto pretesa tributaria. Sul merito la CTR ha confermato la correttezza del regolamento e della determinazione delle tariffe: il Consiglio comunale è competente a deliberare le tariffe, il regolamento rispetta le prescrizioni normative (DPR 158/1999, art.14 DL 201/2011 conv. L.214/2011, ecc.), il Piano Economico Finanziario (PEF) dell'azienda incaricata giustifica i costi inseriti (anche i crediti inesigibili), le agevolazioni previste sono prevalentemente riconoscibili a consuntivo e condizionate a provvedimenti e requisiti non acquisiti dall'appellante, le classificazioni delle utenze rientrano nella discrezionalità comunale, e la comunicazione impugnata è sufficientemente motivata e descrittiva (tariffa applicata, delibera richiamata, elencazione immobili, superfici, parte fissa/variabile). Spese compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    art. 8 comma 5 citato nel testo come disciplina del potere di disapplicazione del giudice tributario

    Il potere di disapplicare il regolamento comunale in sede tributaria opera incidenter tantum e fino a quando non vi sia giudicato amministrativo sulla stessa delibera; il giudice tributario può disapplicare l'atto presupposto se illegittimo ma non esercitare un sindacato sostitutivo sulle scelte amministrative riservate alla PA.

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. L. 214/2011

    art. 14 (più punti richiamati)

    Stabilisce i criteri per la determinazione della tariffa in relazione a quantità/qualità medie di rifiuti per unità di superficie e riconferma che il consiglio comunale è l'organo che determina la disciplina per l'applicazione del tributo, conforme alla normativa statale.

  • DPR 27 aprile 1999 n. 158

    art. 6 e allegato 1 (punto 4.4) richiamati

    Per la parte variabile della tariffa, in assenza di misurazione puntuale, è legittimo l'uso di un sistema presuntivo basato su produzioni medie per mq e coefficienti di produzione; il regolamento comunale che adotta tali criteri è conforme.

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 / Legge 147/2013

    art. 1 commi 651 e 654-bis citati

    Il metodo normalizzato e la possibilità di includere nei costi componenti quali mancati ricavi per crediti inesigibili sono riconosciuti dalla normativa e giustificano l'inclusione di tali voci nel PEF.

  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

    art. 52 richiamato in relazione all'adozione del regolamento

    Indica la base normativa per l'adozione del regolamento comunale in materia di tributi locali; il Consiglio comunale è l'organo competente a determinare la disciplina tariffaria.

Massime di principio

  • Il giudizio tributario è di natura impugnatoria e dunque inammissibili le doglianze che non incidono direttamente sull'atto impositivo ma mirano a sindacare scelte amministrative autonome adottate a monte dall'ente impositore.
  • L'avviso bonario o comunicazione che contenga una pretesa tributaria è impugnabile davanti alla commissione tributaria; però le richieste di riconoscimento di agevolazioni o disapplicazione del regolamento possono essere trattate solo nei limiti del potere di disapplicazione incidentale e non per sovrapporre un sindacato amministrativo sostitutivo.
  • I regolamenti comunali di determinazione delle tariffe non richiedono motivazioni come gli atti individuali: rientrano negli atti a contenuto generale e sono soggetti a pubblicità, per cui la loro motivazione non è valutata con gli stessi criteri degli atti amministrativi individuali.
  • Il PEF può legittimamente comprendere costi indiretti e componenti quali crediti inesigibili; il contribuente non può pretendere in sede di giudizio tributario una verifica contabile approfondita delle risultanze contabili dell'ente o dell'azienda in house.
  • Le agevolazioni e le riduzioni tariffarie previste dal regolamento spesso richiedono istanze specifiche e sono riconosciute a consuntivo; non possono essere normalmente dedotte come vizio dell'atto impositivo inviato in corso d'anno.
  • La classificazione delle utenze e l'inclusione di immobili in determinate categorie tariffarie rientrano nella discrezionalità comunale salvo dimostrazione di un uso distorto della discrezionalità; il contribuente ha l'onere di allegare e provare concretamente la diversa quantità/qualità dei rifiuti o l'inidoneità della superficie a produrli.
  • L'atto impositivo deve indicare almeno la tariffa applicata e la delibera di riferimento; non è necessario che riporti in dettaglio la formula di calcolo o tutti i dati numerici fondamentali se gli atti generali richiamati sono conoscibili.

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