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Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, fondato sulla tardività della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 9 settembre 2024, chiedendo anche l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia sviluppatasi dopo un’infezione da SARS-CoV-2 contratta durante una missione estera, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo. Ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che il nesso eziologico tra l’infezione e la nuova patologia sarebbe stato chiarito soltanto dalla relazione specialistica del 15 maggio 2023, sicché la domanda presentata il 6 giugno 2023 sarebbe stata tempestiva. Ha inoltre contestato la decorrenza del termine semestrale previsto dall’art. 2 d.P.R. n. 461/2001 e chiesto l’espletamento di una consulenza tecnica. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che l’unica ragione del diniego fosse la tardività della domanda e ha condiviso la valutazione della Commissione medico ospedaliera, secondo cui la patologia era conoscibile dal ricorrente già il 12 giugno 2021. Il termine semestrale decorre dalla conoscibilità oggettiva della malattia e delle sue conseguenze invalidanti, non dalla successiva acquisizione della certezza scientifica del nesso causale né dagli ulteriori accertamenti o dall’eventuale aggravamento, salvo che quest’ultimo integri una patologia diversa. Poiché la domanda del 6 giugno 2023 era stata presentata oltre il termine, il diniego è stato ritenuto legittimo. La domanda autonoma di accertamento della dipendenza da causa di servizio e quella consequenziale di condanna al pagamento dell’equo indennizzo sono state dichiarate inammissibili, poiché la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo nella fase di riconoscimento e la tutela deve essere esercitata mediante impugnazione del provvedimento amministrativo; il diritto soggettivo all’equo indennizzo sorge soltanto dopo la conclusione positiva del procedimento, con riguardo alla liquidazione del quantum. È stata quindi respinta anche la richiesta di CTU, in quanto diretta ad accertare la dipendenza da causa di servizio nell’ambito di una domanda tardiva e comunque inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 461/2001

    termine perentorio di sei mesi

    Il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre dal momento in cui la patologia e le sue conseguenze invalidanti sono oggettivamente conoscibili dall’interessato, non dal momento successivo in cui egli acquisisce la certezza del nesso eziologico con il servizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per rendere previamente noto alle parti il possibile rilievo d’ufficio dell’inammissibilità della domanda di accertamento.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il termine semestrale per chiedere il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio decorre dal momento in cui la malattia, nella sua oggettività e nelle sue conseguenze invalidanti, è conoscibile dall’interessato secondo parametri obiettivi e secondo il modello dell’uomo medio.
  • La successiva acquisizione della certezza scientifica del nesso eziologico tra la patologia e il servizio, così come lo svolgimento di ulteriori accertamenti diagnostici, non differisce il dies a quo del termine decadenziale quando la patologia era già oggettivamente conoscibile.
  • L’aggravamento della patologia non sposta la decorrenza del termine, salvo che l’aggravamento trasmodi in una patologia diversa rispetto a quella originariamente conoscibile.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono oggetto, nella fase di spettanza, di un procedimento autoritativo e discrezionale; la relativa tutela deve essere esercitata mediante impugnazione del provvedimento amministrativo e non mediante autonoma azione di accertamento.
  • Il diritto soggettivo all’equo indennizzo sorge soltanto dopo la conclusione positiva del procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; prima di tale momento il richiedente è titolare di un interesse legittimo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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