Corte di giustizia, Sentenza C-610/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020. — AFMB e.a. Ltd contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori emigranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a) – Nozione di “persona che fa parte del personale viaggiante di un’impresa” – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “datore di lavoro” – Autotrasportatori che di norma esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) – Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’impresa ma sottoposti all’autorità effettiva di un’altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori – Determinazione dell’impresa che ha la qualità di “datore di lavoro”. — Causa C-610/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito come individuare il datore di lavoro di autotrasportatori internazionali che operano in più Stati membri ai fini della legislazione di sicurezza sociale applicabile. Ha affermato che prevale la situazione effettiva del rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale del contratto. Nel caso concreto, tale datore di lavoro è l’impresa di trasporto che esercita il controllo reale, sopporta il costo del lavoro e può licenziare il lavoratore, non la società estera formalmente indicata nel contratto.
Determinazione del datore di lavoro, ai fini della legislazione di sicurezza sociale applicabile, per autotrasportatori internazionali che operano in più Stati membri
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 883/2004, debba considerarsi datore di lavoro l’impresa di trasporto che esercita di fatto il controllo sul lavoratore e sopporta il costo salariale, oppure l’impresa con cui il lavoratore ha formalmente concluso il contratto di lavoro; e, in via subordinata, se possano applicarsi per analogia le condizioni del distacco o se vi sia abuso del diritto.
Principio di diritto
Ai fini del coordinamento della sicurezza sociale, il "datore di lavoro" di un autotrasportatore internazionale non si individua sulla base del solo dato formale del contratto, ma dell’effettiva relazione lavorativa: è datore di lavoro l’impresa che esercita l’autorità effettiva sul lavoratore, sopporta di fatto il costo salariale e ha il potere effettivo di licenziarlo. Conseguentemente, una diversa impresa indicata nel contratto come datore di lavoro non è rilevante se non corrisponde alla realtà sostanziale del rapporto; la legislazione applicabile resta quella risultante dai criteri oggettivi dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 2, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 84 bis, regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 12 bis, regolamento (CEE) n. 574/72
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 12, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 76, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 90, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 987/2009
Determinazione del datore di lavoro per autotrasportatori internazionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) in una controversia tra AFMB Ltd, società con sede a Cipro, alcuni autotrasportatori internazionali residenti nei Paesi Bassi e la Svb, in merito alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Il problema centrale era stabilire quale impresa dovesse essere considerata "datore di lavoro" ai fini dei regolamenti UE sul coordinamento della sicurezza sociale.
Fatti e procedimento principale
AFMB aveva stipulato contratti di lavoro con autotrasportatori residenti nei Paesi Bassi e, parallelamente, convenzioni di gestione del parco veicoli con imprese di trasporto stabilite nei Paesi Bassi. Formalmente, AFMB era indicata come datore di lavoro e veniva dichiarato applicabile il diritto cipriota. Tuttavia, i lavoratori erano stati selezionati dalle imprese di trasporto, continuavano a vivere nei Paesi Bassi e svolgevano la loro attività per conto e a rischio di tali imprese in più Stati membri, senza svolgere una parte sostanziale dell’attività nei Paesi Bassi.
La Svb ha ritenuto applicabile la legislazione olandese e ha rilasciato certificati A1 in tal senso. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la questione è giunta in appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se, ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, il datore di lavoro fosse l’impresa di trasporto che esercitava di fatto l’autorità sui lavoratori e sosteneva il costo salariale, oppure la società che aveva formalmente concluso il contratto di lavoro;
- se le condizioni del distacco previste per altre figure potessero applicarsi per analogia;
- se la struttura negoziale posta in essere integrasse un abuso del diritto.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il principio di unicità della legislazione applicabile, contenuto negli articoli 13 del regolamento n. 1408/71 e 11 del regolamento n. 883/2004;
- la regola generale dello Stato di occupazione e le eccezioni per il distacco e per il lavoro in più Stati membri;
- l’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, relativo al personale viaggiante di imprese di trasporto internazionale;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, relativo a chi esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri;
- le disposizioni di cooperazione amministrativa degli articoli 84 bis del regolamento n. 1408/71, 12 bis del regolamento n. 574/72, 76 del regolamento n. 883/2004 e 16 del regolamento n. 987/2009.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che il regolamento n. 883/2004 era applicabile alla maggior parte dei periodi controversi, mentre il regolamento n. 1408/71 restava rilevante per gli spostamenti in taluni Stati EFTA per il periodo anteriore alle modifiche degli accordi internazionali richiamati dall’articolo 90 del regolamento n. 883/2004.
Sul piano interpretativo, la Corte rileva che le nozioni di "persona che fa parte del personale" e di "datore di lavoro" non sono definite dai regolamenti e non rinviano ai diritti nazionali. Ne deriva che esse devono essere interpretate autonomamente e uniformemente nel diritto dell’Unione, tenendo conto del loro significato abituale, del contesto e della finalità della disciplina.
La Corte sottolinea che, di regola, il rapporto tra datore di lavoro e personale implica un vincolo di subordinazione. Per verificare chi sia il datore di lavoro occorre guardare alla situazione oggettiva e all’insieme delle circostanze concrete del rapporto, non ai soli documenti contrattuali. Sono quindi rilevanti, tra gli altri, l’autorità effettiva sul lavoratore, il soggetto che sopporta in concreto il costo salariale e il soggetto che dispone del potere effettivo di licenziamento.
Questo approccio è coerente con gli obiettivi dei regolamenti di coordinamento: evitare l’applicazione simultanea di più legislazioni, garantire che il lavoratore sia sempre soggetto alla legislazione di uno Stato membro e impedire che operazioni puramente artificiose consentano alle imprese di scegliere la normativa previdenziale più favorevole. La Corte aggiunge che le procedure di cooperazione amministrativa previste dai regolamenti assicurano la possibilità di accertare la situazione reale del rapporto di lavoro.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte osserva che gli autotrasportatori erano stati selezionati dalle imprese di trasporto, lavoravano per loro conto e a loro rischio, e che il costo effettivo delle retribuzioni gravava su tali imprese, nonostante il meccanismo formale costruito con AFMB. Inoltre, la cessazione del rapporto con l’impresa di trasporto si traduceva, di fatto, nel licenziamento da parte di AFMB. Di conseguenza, salvo verifica del giudice nazionale, le imprese di trasporto erano quelle che esercitavano l’autorità effettiva sui lavoratori.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che, ai fini dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 883/2004, il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale è l’impresa che esercita l’autorità effettiva sul lavoratore, sopporta di fatto il costo salariale e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa formalmente indicata nel contratto di lavoro.
Alla luce di tale risposta, la Corte dichiara di non dover esaminare la seconda e la terza questione pregiudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-517/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-584/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-378/16
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-73/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-80/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-97/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →