Parere n. 1578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla dottoressa -OMISSIS- contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia e nei confronti della dottoressa -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura datata 9 marzo 2022, con la quale veniva disposto il trasferimento della dottoressa -OMISSIS-al Tribunale dei Minori di -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 marzo 2022, concernente il trasferimento della ricorrente al Tribunale per i minorenni di -OMISSIS-.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, deducendo la violazione e falsa applicazione della circolare sui trasferimenti e l'eccesso di potere. Nel corso del procedimento, la controinteressata ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi depositato atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 46 c.p.a., notificato il 31 gennaio 2023, riassumendo la controversia dinanzi al T.A.R. per il Lazio. La questione sottoposta alla Sezione riguarda pertanto la sorte del ricorso straordinario dopo la rituale opposizione e l'avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale, nonché l'incidenza di tali eventi sull'istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dalla controinteressata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale mediante costituzione e riassunzione dinanzi al T.A.R. per il Lazio. Di conseguenza, previo assorbimento dell'istanza cautelare, ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione non ha esaminato nel merito la dedotta violazione della circolare sui trasferimenti né il motivo di eccesso di potere.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
La rituale e tempestiva opposizione della controinteressata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla costituzione e riassunzione della ricorrente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è assorbita dalla definizione del ricorso straordinario per improcedibilità e non viene esaminata.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario ai fini della sua trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione rituale e tempestiva della controinteressata consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 46 c.p.a.
atto di costituzione in giudizio
La ricorrente ha utilizzato l'atto di costituzione in giudizio per riassumere la controversia dinanzi al T.A.R. per il Lazio dopo l'opposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, quale fondamento della protezione dei dati personali contenuti nel parere.
Massime di principio
- Quando un controinteressato propone tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorso viene trasposto in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- L'avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale assorbe l'esame dell'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso straordinario, poiché la tutela cautelare deve essere richiesta e valutata nella sede giurisdizionale competente.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una magistrata contro una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 marzo 2022, con la quale era stato disposto il suo trasferimento al Tribunale per i minorenni di -OMISSIS-. Il ricorso era accompagnato da un'istanza cautelare.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della circolare sui trasferimenti e l'eccesso di potere, chiedendo l'annullamento della delibera e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Opposizione e trasposizione
La controinteressata ha proposto opposizione al ricorso straordinario il 20 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La ricorrente ha successivamente depositato atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 46 c.p.a., notificato il 31 gennaio 2023, riassumendo il ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
La Sezione ha ritenuto l'opposizione rituale e tempestiva e ha constatato l'avvenuta trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale competente.
Decisione del Consiglio di Stato
Poiché il ricorso non poteva più essere definito nella sede straordinaria, la Sezione ha espresso il parere per la dichiarazione di improcedibilità per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita e non è stata esaminata.
La Sezione non ha quindi affrontato nel merito le censure relative alla circolare sui trasferimenti e all'eccesso di potere. La controversia prosegue nella sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
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