Sentenza n. 334/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 366/2024 in data 30 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto alla Carta docente, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 366/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero in data 8 ottobre 2024 e il successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale. Ha chiesto l’assegnazione della Carta docente con accredito dell’importo, il riconoscimento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l’inesecuzione del giudicato e sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. È stato rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, alla parte del giudicato relativa alla Carta docente e a compiere gli adempimenti imposti dalla pronuncia civile. L’istanza relativa agli interessi legali è stata respinta: la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e a seguito di ulteriore comunicazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di azionare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e di ottenere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La specifica azione per interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato non era stata proposta; la domanda formulata dalla ricorrente mirava invece a ottenere interessi dalla maturazione originaria del credito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il termine risultava decorso nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le funzionalità della Carta docente richiamate nella domanda di ottemperanza; l’esecuzione deve avvenire secondo quanto stabilito dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia abbia imposto specifici adempimenti amministrativi e questi siano rimasti ineseguiti.
- Ai fini dell’ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza del giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo; la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni possono concorrere alla valutazione dell’inesecuzione documentata.
- Il giudice dell’ottemperanza non può ampliare o integrare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione, riconoscendo obblighi o accessori non contemplati nel giudicato.
- La domanda di pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta nella forma specifica prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; non è sufficiente chiedere interessi decorrenti dalla maturazione originaria del credito nel contesto dell’azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza e attivato su richiesta dell’interessato; quando l’incarico è affidato a un dipendente dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale.
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