Sentenza del 18/10/2017 n. 4187 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Soggetti falliti - Divieto di fermo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl fermo amministrativo non può essere adottato nei confronti del soggetto fallito, perché incide su un credito appartenente al patrimonio fallimentare e costituisce una misura individuale cautelare vietata dalla disciplina concorsuale. L'Amministrazione finanziaria deve quindi rispettare il divieto previsto dalla legge fallimentare e non può sottrarre o bloccare autonomamente il rimborso IVA al di fuori delle regole della procedura concorsuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disporre il fermo amministrativo del rimborso IVA spettante a un soggetto fallito. Il fermo è stato ritenuto incompatibile con l'art. 51 della legge fallimentare, che vieta le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nel patrimonio del fallito. Tra tali beni rientrano anche i crediti, incluso il credito tributario al rimborso dell'IVA.
Norme richiamate
Art. 51 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nel fallimento.
Il divieto riguarda anche i crediti facenti parte del patrimonio del fallito, compreso il credito al rimborso IVA; pertanto l'Amministrazione finanziaria non può applicare unilateralmente il fermo amministrativo su tale credito.
Massime di principio
- Quando un soggetto è sottoposto a una procedura fallimentare, i suoi beni e crediti sono soggetti alla gestione concorsuale e non possono essere aggrediti individualmente dai singoli creditori.
- Il credito per rimborso IVA entra nel patrimonio fallimentare; anche le misure amministrative cautelari che ne impediscono la disponibilità possono essere vietate se producono effetti sostanzialmente equivalenti a un'azione individuale sul patrimonio.
- L'Amministrazione finanziaria deve far valere eventuali pretese creditorie secondo le regole della procedura concorsuale, senza utilizzare il fermo amministrativo per prevalere sugli altri creditori.
- La tutela opera in presenza di un'effettiva procedura fallimentare e riguarda i beni e i crediti compresi nel patrimonio del fallito; la verifica concreta della procedura e della natura del credito resta necessaria.
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