Sentenza n. 1898/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza rispetto alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 165/2019, passata in giudicato, e richiesta di esecuzione anche del decreto ingiuntivo n. 1607/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza del 29 gennaio 2019, che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1607/2015 e condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 810 per la fase di studio, € 600 per la fase introduttiva ed € 1.400 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. La domanda è stata estesa anche alle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo. La sentenza era passata in giudicato e il titolo era stato notificato il 22 febbraio 2019. L’Azienda ha eccepito inizialmente la mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato, poi depositata dalla ricorrente. Quanto al decreto ingiuntivo, il giudice ha rilevato che non risultava provata la sua notificazione in forma esecutiva all’amministrazione, dopo la sentenza di rigetto dell’opposizione e almeno 120 giorni prima del ricorso; la notifica prodotta, risalente ad aprile 2026, era avvenuta durante il giudizio. La ricorrente ha dichiarato che il termine di 120 giorni era decorso dal 2019.
La decisione
La domanda di ottemperanza relativa al decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile: quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo, non la sentenza di rigetto; pertanto, per avviare l’ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre notificare all’amministrazione quel titolo esecutivo e attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La notifica del 2019 riguardava soltanto la sentenza, mentre quella del decreto ingiuntivo è stata effettuata in pendenza del giudizio e non soddisfa il presupposto temporale. È stata invece accolta la domanda di ottemperanza della sentenza civile, che costituisce titolo esecutivo per la condanna alle spese e risulta passata in giudicato. L’Azienda non ha dimostrato di avervi integralmente adempiuto; è stato quindi ordinato il pagamento delle somme liquidate, oltre interessi legali, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di inadempimento, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato separatamente e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Spese del giudizio compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso di centoventi giorni dalla data della notificazione alla P.A. del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 31.12.1996 n. 669.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo è una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, rilevabile anche d’ufficio. Nel caso di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione necessaria è quella del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, successiva alla sentenza di rigetto.
art. 653, comma 1, c.p.c.
in caso di sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto dell’opposizione;
Quando l’opposizione è respinta, il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, ai fini del termine dilatorio per l’ottemperanza contro la pubblica amministrazione, deve essere notificato il decreto ingiuntivo dopo la sentenza di rigetto.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, rispetto a questo titolo esecutivo, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando la pretesa di pagamento è fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e l’amministrazione non prova di avervi dato piena esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Ritenuto pertanto che: - la domanda di ottemperanza del decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile per mancato decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996; - per il resto il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Cosenza, detratto quanto già eventualmente pagato; - è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, fissare un termine per l’adempimento e, in caso di persistente inerzia, nominare un Commissario ad acta.
Massime di principio
- Per proporre l’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme, devono essere trascorsi 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo; tale termine costituisce una condizione di ammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.
- Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto. Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione decorre quindi dalla notificazione del decreto ingiuntivo all’amministrazione, effettuata dopo la sentenza di rigetto.
- In sede di ottemperanza, quando il giudicato impone il pagamento di somme e l’amministrazione non dimostra di avervi integralmente adempiuto, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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