Cassazione Penale, Sentenza n. 26014/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Papa Andrea ha chiesto la sostituzione della pena detentiva (2 anni) con una pena sostitutiva. Il Tribunale di Latina ha respinto la domanda ritenendola intempestiva, perché il termine di 30 giorni previsto dall'art.95 del d.lgs. n.150/2022 va calcolato dalla notifica dell'ordine di esecuzione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il termine doveva decorrere dalla definitiva revoca della sospensione condizionale della pena (e dal deposito delle motivazioni della decisione della Cassazione, avvenuto il 8 ottobre 2024), sicché la domanda sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rettificando parzialmente la motivazione del giudice di merito, il Collegio ha ritenuto che nulla autorizzi a spostare la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall'art.95 del d.lgs. n.150/2022: il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna che infligge pena detentiva non superiore a quattro anni (nel caso, dall'irrevocabilità del 7 febbraio 2023). La Corte ha precisato che la possibilità di ottenere la pena sostitutiva ai sensi dell'art.58 l. n.689/1981 non comporta il 'congelamento' del termine fino a eventuale revoca della sospensione; l'art.95 non fa distinzioni e l'istanza costituisce un 'supplemento di cognizione' che richiede una scelta fra mantenere il beneficio della sospensione o proporre la domanda. Di conseguenza la domanda era intempestiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.95 D.Lgs. n.150/2022 (decorrenza termine per domanda di pena sostitutiva)
La Corte interpreta l'art.95 come facendo decorrere il termine di 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, senza distinzione per casi di sospensione condizionale; il termine è perentorio.
art.58 L. n.689/1981 (ipotesi di applicazione della pena sostitutiva in alternativa alla sospensione)
La Corte riconosce che l'applicazione della pena sostitutiva è disciplinata dall'art.58, ma ciò non comporta che il termine di cui all'art.95 debba essere sospeso fino alla definitiva revoca della sospensione: la scelta tra mantenere il beneficio e chiedere la pena sostitutiva è a carico dell'interessato.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. I n. 39262 del 19.9.2024; Sez. I n. 38207 del 27.6.2024; Sez. I n. 21599 del 16.2.2024
La Corte richiama precedenti che ritengono perentorio il termine di 30 giorni previsto dall'art.95 e ribadisce la stessa interpretazione nel caso in esame.
Massime di principio
- Il termine per proporre la domanda di applicazione della pena sostitutiva ex art.95 D.Lgs. n.150/2022 è perentorio e decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna che infligge pena detentiva non superiore a quattro anni.
- La decorrenza non è sospesa né posticipata in caso di sospensione condizionale della pena: il fatto che la pena sia sospesa non interrompe né rinvia il termine per proporre la domanda di pena sostitutiva.
- La presentazione della domanda di pena sostitutiva costituisce un 'supplemento di cognizione' e impone una scelta strategica: o si mantiene il beneficio della sospensione condizionale oppure si chiede la revisione mediante pena sostitutiva; non esiste una riattivazione automatica del termine in caso di successiva revoca della sospensione.
- Non attendere il deposito delle motivazioni o l'esito di eventuali impugnazioni successive per calcolare il termine: si deve identificare la data di irrevocabilità della sentenza di condanna e rispettare i 30 giorni da quella data.
- In situazioni analoghe è consigliabile agire tempestivamente e, se necessario, chiedere consulenza difensiva per valutare subito la convenienza tra mantenere la sospensione o richiedere la pena sostitutiva entro il termine perentorio.
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