Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento della nota prot. 703/2025 del 3 luglio 2025, con la quale il Comune di Cervignano d’Adda ha disatteso l’invito del Difensore Civico Regionale a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente, nonché della nota prot. 2700/2025 del 29 aprile 2025 con la quale il Comune ha implicitamente negato l’accesso; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto di accesso integrale agli atti così come richiesto con l’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 aprile 2025, con conseguente emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. nei confronti dell’Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202503252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego implicito di accesso del Comune e successiva nota con cui l'amministrazione ha disatteso l'invito del Difensore Civico Regionale a rilasciare la documentazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale del 3 luglio 2025, con cui il Comune aveva disatteso l'invito del Difensore Civico Regionale a rilasciare la documentazione richiesta, nonché il diniego implicito formatosi sulla precedente istanza di accesso del 15 aprile 2025. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto di accesso integrale e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, sostenendo tuttavia che il soddisfacimento della pretesa ostensiva fosse intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e le attività istruttorie del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Non ha accolto la richiesta di condanna del Comune alla rifusione delle spese: le ha compensate integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della fondatezza solo parziale della pretesa ostensiva, poiché parte della documentazione oggetto dell'ordinanza istruttoria del TAR risultava inesistente. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite dell'oggettiva possibilità di esibizione.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per l'eventuale ordine giudiziale di esibizione nell'ambito del giudizio in materia di accesso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione dell'interesse del ricorrente alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'obbligo dell'amministrazione di consentire la concreta ostensione della documentazione richiesta è limitato dall'oggettiva possibilità di esibizione; non può essere ordinata l'ostensione di documenti inesistenti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda presenti peculiarità e la pretesa ostensiva risulti solo parzialmente fondata, anche se il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente sia intervenuto nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.