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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16313/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore avv. Bruno Salernitano, ha censurato la sentenza per carenza e carattere meramente apparente della motivazione, sostenendo che dalla motivazione non sia desumibile l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte ai fini dell'affermazione di responsabilità

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente si è limitato a una generica contestazione della motivazione e ha sollevato profili relativi all'affermazione di responsabilità che non erano stati dedotti in sede di appello (in appello erano state contestate solo questioni relative al trattamento sanzionatorio). Di conseguenza il provvedimento impugnato (conferma della condanna del 7/6/2017) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011

    La norma è stata applicata per sanzionare la violazione del divieto di fare ritorno nel comune di Faenza imposto con foglio di via obbligatorio (emesso il 28/8/2014 e notificato il 16/10/2014): l'accertamento della presenza dell'imputato in Faenza il 9/5/2015 ha integrato il reato previsto da tale disposizione

  • principio processuale: inammissibilità per carenza di specificità (giurisprudenziale/di regola procedurale della Cassazione)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sufficientemente specifico nel censurare motivazioni e decisioni; non sono ammesse censure generiche e non possono essere introdotti in cassazione profili non dedotti nel giudizio di merito (appello)

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e dettagliate: non è sufficiente una critica generica della motivazione
  • Questioni di responsabilità non sollevate in appello difficilmente possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; le censure devono rispettare il perimetro delle deduzioni svolte nei gradi di merito
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità, la sentenza di merito resta efficace e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di ammende
  • Nelle impugnazioni penali è strategico dedurre sistematicamente e con chiarezza tutti i profili di fatto e di diritto che si intendono contestare nei gradi successivi, per non precludere successivi rimedi in Cassazione
  • Quando si contesta la motivazione, occorre indicare concretamente dove sia il vizio (contraddizione, omissione, travisamento dei fatti, errore di diritto) e ricostruire l'iter logico-giuridico mancante o errato

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