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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47034/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

le parti civili hanno chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 23807-2022 del 13/04/2022, perché nel dispositivo era stata omessa la liquidazione delle spese di costituzione e di giudizio sostenute dalle parti civili in sede di legittimità, nonostante avessero depositato una nota spese e una memoria difensiva richiedendo tale liquidazione

La decisione

la Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha integralmente modificato il dispositivo della sentenza n. 23807-2022 inserendo la condanna del ricorrente Antonelli Alessandro alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella, liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge. La Corte ha ritenuto che l'omissione fosse emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., che le parti civili avevano effettivamente svolto attività difensiva in Cassazione (deposito di memoria) e che la statuizione sulle spese fosse accessorietà obbligatoria alla decisione principale

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    norma indicata rispetto al reato per cui era imputato Antonelli; la sentenza di merito e la decisione di legittimità concernono tale imputazione ma l'interpretazione normativa del reato non è oggetto della correzione qui decisa

  • art. 130 cod. proc. pen.

    la Corte ha interpretato l'art. 130 c.p.p. come titolo abilitante per procedere alla correzione di un errore materiale nel dispositivo quando l'omissione riguarda una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione principale e la sua mancata pronuncia arrecherebbe un nocumento ingiusto a una parte

  • precedente: Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022

    citato come richiamo giurisprudenziale per confermare che omissioni analoghe nel dispositivo possono essere corrette mediante la procedura di errore materiale per evitare un nocumento ingiusto

Massime di principio

  • Se una sentenza omette, per errore materiale, di liquidare le spese a favore delle parti civili che avevano richiesto tale liquidazione e hanno svolto attività nel grado, l'omissione è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.)
  • La statuizione sulle spese processuali a favore delle parti civili è accessoria ma obbligatoria e consequenziale alla decisione principale: la sua omissione può costituire un pregiudizio non eliminabile che giustifica la correzione
  • Per ottenere la correzione è opportuno che le parti civili documentino la loro attività nel grado (deposito di nota spese, memoria difensiva, atti processuali): l'opposizione dell'imputato secondo cui le parti non avrebbero svolto attività non impedisce la correzione se la documentazione è presente
  • Il Procuratore Generale può intervenire favorevolmente alla correzione; la Corte valuta la sussistenza dell'errore materiale e liquida l'importo delle spese che ritiene dovute, comprensivo di accessori di legge

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