Sentenza del 23/03/2016 n. 5733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, che aveva ritenuto inammissibile l'appello per mancata indicazione di motivi specifici ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della CTR della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1998. Sosteneva, da un lato, che l'appello contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado, in particolare sulla contraddittorietà della motivazione riguardante la conoscibilità del processo verbale di constatazione e il contenuto dell'avviso di accertamento; dall'altro, denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha rilevato che i quesiti formulati erano generici, astratti e non collegati alla fattispecie concreta e che il secondo motivo mescolava impropriamente violazione di legge e vizi motivazionali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione", a pena di inammissibilità.
L'appello tributario deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata, indicando gli errori attribuiti al giudice di primo grado e le ragioni concrete per cui se ne chiede la riforma. Non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La censura deve individuare una precisa errata applicazione o interpretazione della norma giuridica, partendo da fatti già accertati e senza confonderla con contestazioni sull'accertamento o sulla valutazione dei fatti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il vizio motivazionale deve essere specificamente riferito a un fatto decisivo e deve indicare con precisione il punto della decisione in cui il giudice avrebbe omesso, reso insufficiente o contraddittoriamente esaminato tale fatto. Non può essere utilizzato per rimettere genericamente in discussione il merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata: la semplice riproposizione delle difese di primo grado, senza spiegare perché la decisione sia errata, può comportare l'inammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo autonomo, preciso e coerente con il vizio denunciato; non è ammesso affidare alla Corte il compito di ricostruire o separare censure confuse.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione sono doglianze diverse: la prima riguarda l'interpretazione o applicazione della norma, mentre il secondo riguarda l'esame di fatti decisivi. La loro sovrapposizione indistinta rende il motivo inammissibile.
- I quesiti o le conclusioni del ricorso devono essere collegati concretamente alla sentenza impugnata e indicare quale specifico errore il giudice avrebbe commesso; formule astratte o meramente teoriche non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso e, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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