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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18993/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava che, dopo un fermo eseguito il 20/08/2021 (eseguito su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi nel circondario di Como), non era stato liberato alla scadenza delle 48 ore perché la convalida del fermo non era stata formulata nei termini di legge. Sosteneva che il fermo era divenuto inefficace e che non era ammissibile che la mancata osservanza del termine per la richiesta di convalida venisse 'recuperata' attraverso l'applicazione successiva di una misura cautelare personale, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'indagato, il quale in fase di fermo non dispone di adeguate facoltà difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la convalida del fermo e l'ordinanza che applica una misura cautelare siano provvedimenti autonomi e indipendenti: la nullità o l'inefficacia della convalida del fermo non si estende automaticamente all'ordinanza che dispone la custodia cautelare. Nel caso di specie il GIP di Como ha correttamente constatato l'inefficacia della richiesta di convalida e non ha convalidato il fermo, ma, verificati i presupposti della custodia cautelare, ha applicato la misura in carcere. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e DPR n. 309 del 1990, art. 73 commi 1,4,6 e art. 80 comma 2

    Norme sostanziali indicate per descrivere i reati contestati (concorso e disciplina sugli stupefacenti). Non sono direttamente decisive per la questione procedurale sulla convalida del fermo, che riguarda l'autonomia della fase precautelare rispetto a quella cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per l'imposizione delle spese al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione relativa agli adempimenti di cancelleria cui il provvedimento viene rimesso in esecuzione dopo la decisione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, influenzando la valutazione sull'onere di versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019 (Hossain MD Moynul, Rv. 276449 - 03)

    Precedente importante che afferma l'autonomia tra la convalida del fermo/arresto e le misure cautelari applicate contestualmente: la nullità della convalida non si estende automaticamente alla ordinanza che impone misure coercitive indipendenti.

Massime di principio

  • La convalida del fermo e l'applicazione di una misura cautelare sono provvedimenti distinti: l'inefficacia o nullità della convalida non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare successivamente disposta se ne sussistono i presupposti.
  • Il mancato rispetto dei termini da parte del pubblico ministero per chiedere la convalida del fermo rende inefficace la convalida, ma non impedisce all'autorità giudiziaria di adottare, separatamente e previa verifica dei requisiti, una misura cautelare valida.
  • Per contrastare una custodia cautelare disposta dopo un fermo non convalidato è strategico non solo richiamare la violazione formale dei termini, ma dimostrare l'assenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare (fumus commissi delicti, periculum in mora, esigenze cautelari).
  • La privazione temporanea di facoltà difensive nella fase di fermo non determina automaticamente l'illegittimità di una successiva misura cautelare, salvo che si dimostri che tale misura sia inidonea o priva dei requisiti di legge.
  • In casi simili occorre valutare tempestivamente la natura del titolo detentivo: se la convalida è inefficace, verificare se sia stata comunque emanata una nuova ordinanza cautelare regolare; se non esiste titolo, chiedere immediata liberazione.

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