Sentenza del 15/06/2016 n. 3592 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - VALORE NORMALE - metodo del COST PLUS - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato annullato. È stato ritenuto non valido l’utilizzo del metodo cost plus in assenza di operazioni realmente comparabili, caratterizzate da prodotti similari e dal medesimo mercato geografico. La selezione del campione presentava incongruenze nella tipologia produttiva e nella localizzazione delle imprese, senza adeguata evidenza delle rispettive funzioni, rischi e attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore normale, ai fini dei prezzi di trasferimento, mediante il metodo del costo maggiorato (cost plus). L’Amministrazione aveva utilizzato un campione di società comparabili, ma senza dimostrare adeguatamente la similarità dei prodotti, l’omogeneità del mercato geografico e la comparabilità delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli investimenti effettuati. Mancavano inoltre informazioni specifiche su progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca, acquisti, distribuzione e marketing delle società selezionate.
Norme richiamate
Disciplina dei prezzi di trasferimento e determinazione del valore normale
Il metodo del costo maggiorato può essere applicato solo quando il margine riconosciuto è confrontato con quello realizzato in operazioni comparabili. La comparabilità deve riguardare almeno il prodotto o servizio, il mercato geografico e le funzioni, i rischi e gli investimenti delle imprese analizzate.
Metodo del costo maggiorato (cost plus)
Il metodo consiste nell’applicare ai costi sostenuti dal cedente o prestatore un margine congruo, determinato sulla base di transazioni o imprese comparabili. L’attendibilità del risultato dipende dalla qualità e dall’omogeneità del campione di riferimento.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, l’Amministrazione non può fondare l’accertamento su un campione di comparabili scelto in modo meramente formale: deve dimostrare concretamente la similarità dei prodotti e l’omogeneità del mercato geografico.
- La comparabilità richiede un’analisi funzionale dettagliata, comprendente funzioni svolte, rischi assunti e beni o investimenti impiegati dalle società confrontate.
- Se le imprese utilizzate come comparabili operano in settori produttivi diversi o in mercati geografici non omogenei, il metodo cost plus può risultare inattendibile e l’accertamento può essere annullato.
- In caso di contestazione, il contribuente può mettere in discussione non solo il margine applicato, ma anche la selezione e la documentazione delle società comparabili utilizzate dall’Amministrazione.
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