Cassazione Penale, Sentenza n. 28325/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato con due sentenze definitive per plurimi reati in materia di stupefacenti commessi in momenti diversi: la prima condanna riguardava fatti di cessione di cocaina commessi tra maggio e luglio 2017 tra Novara e Arona; la seconda condanna riguardava ulteriori fatti analoghi commessi tra maggio e giugno 2018 a Biella. In sede esecutiva l'interessato ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ritenendo non dimostrata la preordinazione unitaria, valorizzando la distanza temporale di circa un anno, la diversità dei luoghi e dei clienti/acquirenti. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., assumendo che il giudice dell'esecuzione avesse considerato solo tre indici negativi senza valutare gli ulteriori criteri elaborati dalla giurisprudenza per accertare la continuazione: identità delle modalità esecutive, sistematicità dell'azione, omogeneità delle violazioni, bene giuridico tutelato, contiguità territoriale e soprattutto preordinazione di fondo. La difesa ha inoltre dedotto travisamento della sentenza relativa ai fatti di Biella, poiché in essa compariva anche Trecate (in provincia di Novara) come luogo di detenzione della droga, e ha sostenuto che la diversità degli acquirenti non fosse decisiva nei reati di spaccio al dettaglio. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ribadito che la continuazione richiede la prova di un originario e unitario disegno criminoso, desumibile da concreti indicatori che mostrino una previa programmazione delle plurime condotte, anche solo nelle linee essenziali, e non dalla sola analogia dei reati o dal generico contesto criminoso. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva compiuto una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, rilevando l'assenza di elementi univoci di preordinazione e ritenendo non decisivi i profili valorizzati dal ricorrente, comunque compatibili con una mera inclinazione a delinquere nel settore dello spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
medesimo, originario, disegno criminoso
la continuazione presuppone che i fatti siano riconducibili a un unico programma delittuoso previamente ideato, non a una mera propensione a delinquere o a un generico programma di vita criminale
art. 671 c.p.p.
consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili, ma richiede la verifica concreta dell'unitarietà del disegno criminoso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
i motivi dedotti riguardavano violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché mirava a una diversa lettura del merito
art. 81, comma 2, cod. pen.
la distanza temporale non esclude di per sé la continuazione, ma può costituire un indice negativo da valutare insieme agli altri elementi del caso
art. 671, cod. proc. pen.
norma processuale richiamata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una programmazione originaria, anche solo per grandi linee, di una pluralità di reati: non basta la mera omogeneità delle condotte o la loro inserzione nello stesso contesto criminale.
- La verifica della continuazione deve essere complessiva e fondata su indici concreti quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità; nessun indice è da solo decisivo in senso automatico.
- La distanza temporale tra i fatti non è un criterio esclusivo, ma può assumere valore negativo quando, insieme ad altri dati, renda non plausibile l'esistenza di una preventiva deliberazione unitaria.
- Nei reati di spaccio, l'identità del settore criminale, la ripetizione di cessioni al dettaglio e la diversità dei clienti possono essere compatibili sia con un unico disegno criminoso sia con una stabile inclinazione a delinquere; occorre un quid pluris dimostrativo della preordinazione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione, ancorché sintetica, dia conto degli elementi ritenuti decisivi e della loro non idoneità a provare la continuazione.
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