Cassazione Penale, Sentenza n. 00499/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, pur avendo ridotto la pena sotto il minimo di due anni, non ha motivato il rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen.. L'avvocato difensore aveva specificamente chiesto in appello la riduzione della pena e la verifica dell'applicabilità della sospensione condizionale, richiamando l'assenza di precedenti e la prognosi favorevole circa la non recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato parzialmente la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello perché si pronunci nuovamente, con valutazione di merito non surrogabile, sulla concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'omissione della pronuncia un vizio di motivazione quando la richiesta era specifica e non manifestamente inammissibile; la declaratoria di annullamento riguarda soltanto il punto relativo al diniego della sospensione condizionale, mentre la condanna e le altre statuizioni diventano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato per il quale Beleshi è stato ritenuto responsabile; utilizzata per descrivere l'imputazione e il ritenuto accertamento di responsabilità
codice penale, art. 163
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, se il beneficiario chiede espressamente in sede di impugnazione la verifica della sua applicabilità, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esprimendo motivazione, salvo palese non concedibilità per assenza dei presupposti
codice di procedura penale, art. 624, comma 1
art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede l'irrevocabilità della condanna quando l'annullamento interessa solo statuizioni diverse dall'accertamento del reato o dalla responsabilità; la Corte ha applicato tale principio per rendere definitiva la condanna, pur disponendo il rinvio limitato alla valutazione sulla sospensione condizionale
Massime di principio
- Se in appello il difensore chiede specificamente la sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello deve esprimersi esplicitamente sulla richiesta: il mancato pronunciamento costituisce vizio di motivazione rilevante in Cassazione, salvo che sia palese l'impossibilità di concedere il beneficio
- La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale è discrezionale e attiene alla prognosi di non recidiva: la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto
- Quando l'annullamento in Cassazione riguarda solo questioni accessorie rispetto all'accertamento della responsabilità, la parte della sentenza che riguarda la condanna diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; conseguentemente il rinvio riguarda solo la materia oggetto dell'annullamento
- Per massimizzare le possibilità di ottenere benefici come la sospensione condizionale, il difensore deve formulare richieste specifiche e motivazioni concrete in grado di focalizzare il 'punto' della decisione oggetto d'impugnazione, esponendo elementi quali l'assenza di precedenti e la situazione personale favorevole
- In caso di omissione da parte della corte territoriale sulla richiesta di beneficio, il rimedio più efficace è il ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione e violazione dell'art. 163 cod. pen.; se il vizio è riconosciuto, la Corte di Cassazione disporrà il rinvio per una nuova valutazione di merito
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