Ordinanza n. 230/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Milano n. -OMISSIS-, datato 5.12.2025 e notificato il successivo giorno 14.01.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 9.10.2024 a mezzo assicurata postale n. -OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in relazione alla chiamata nominativa per lavoratori dall’estero nell’ambito del decreto flussi anno 2024; nonché avverso tutti i successivi atti inerenti il suddetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 27 giugno 2024 sulla base di nulla osta e visto rilasciati nell’ambito della procedura di regolamentazione dei flussi, ha impugnato il decreto del Questore di Milano che aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 9 ottobre 2024 in relazione a una chiamata nominativa per lavoratori dall’estero. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Dalla ricostruzione del giudice risulta non contestato che, dopo l’ingresso, il ricorrente non abbia mai sottoscritto il contratto di soggiorno. La questione cautelare ha riguardato la rilevanza della mancata stipulazione del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro collegati allo specifico nulla osta, nonché l’eventuale possibilità di valorizzare un diverso rapporto di lavoro reperito autonomamente al di fuori della procedura disciplinata dal decreto flussi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la stipulazione del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro costituisca presupposto normativo essenziale per la legittima presenza dello straniero entrato in Italia in ragione dello specifico rapporto di lavoro autorizzato. Ai sensi dell’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso; il riferimento normativo alle parti del contratto coincide con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta e che deve confermare la relativa richiesta secondo l’art. 22, comma 5-quinquies. Il giudice ha inoltre ritenuto che l’instaurazione di un diverso rapporto di lavoro, reperito autonomamente al di fuori della procedura dei flussi, non integri il presupposto mancante, poiché potrebbe alterare la logica programmatoria e quantitativa delle politiche migratorie prevista dall’art. 3 del d.lgs. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno
La sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto è considerata un presupposto essenziale per la legittima presenza dello straniero entrato in Italia in relazione allo specifico rapporto di lavoro autorizzato.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore
Individua il datore di lavoro collegato al nulla osta e, quindi, il soggetto che deve partecipare alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione cui deve riferirsi il contratto di soggiorno.
art. 3 d.lgs. 286/1998
La disciplina dei flussi migratori, determinati numericamente in relazione alle esigenze occupazionali dei diversi settori, giustifica l’esclusione della rilevanza di un rapporto di lavoro autonomamente reperito al di fuori della procedura governata dai flussi.
Massime di principio
- Per lo straniero entrato in Italia nell’ambito della procedura dei flussi in relazione a uno specifico nulla osta, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro collegati a quel nulla osta costituisce presupposto essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno e per la legittima presenza sul territorio nazionale.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 impedisce di ritenere integrato il presupposto lavorativo collegato allo specifico ingresso autorizzato.
- Un rapporto di lavoro diverso, reperito autonomamente dallo straniero al di fuori della procedura governata dal decreto flussi, non sostituisce il rapporto di lavoro cui si riferiscono il nulla osta e l’ingresso, poiché ciò potrebbe eludere la programmazione numerica degli ingressi prevista dalla disciplina dell’immigrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →