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Sentenza

Sentenza n. 7656/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione, del Decreto del Ministero dell'Interno del 15.10.2020, con cui è stata respinta l'istanza di cittadinanza italiana ai sensi art. 9, c.1, lett. F) della L. n. 91/1992- Prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202101026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo violazione dell'art. 3 Cost., della disciplina sulla concessione della cittadinanza e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue condizioni di vita, familiari e sociali e il suo grado di integrazione; che il diniego avrebbe fatto un rinvio generico a informazioni riservate senza indicare gli elementi ostativi né allegare la relativa documentazione; che non sarebbe stato indicato il parere conforme del Consiglio di Stato; che sarebbe stato illegittimamente omesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990; e che la frequentazione di luoghi di culto non avrebbe potuto fondare una prognosi di pericolosità sociale. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato, in busta chiusa e sigillata, la documentazione riservata posta a fondamento del diniego, consentendone la visione al difensore del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non costituisce un diritto automatico conseguente alla residenza decennale, ma l'esito di un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione del richiedente e sulla sua idoneità ad assumere i doveri connessi allo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice nelle valutazioni di merito dell'Amministrazione. Nel caso concreto, le informazioni degli organismi di sicurezza avevano evidenziato contatti del ricorrente con un connazionale arrestato per presunta appartenenza a una rete di sostegno logistico-finanziario a organizzazioni operanti in Africa. Tali elementi, pur non traducendosi in un accertamento penale o in una misura restrittiva, sono stati ritenuti sufficienti, nella logica preventiva propria della materia, a giustificare il diniego, essendo sufficiente l'esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Il TAR ha ritenuto legittima una motivazione attenuata e sintetica, nonché il richiamo per relationem ad atti riservati, quando la divulgazione dei dati possa compromettere la sicurezza nazionale o le fonti informative. Il diritto di difesa è stato ritenuto salvaguardato dall'ostensione giudiziale della documentazione riservata con modalità protette. È stata inoltre respinta la censura relativa all'omissione del preavviso di rigetto: quando il diniego si fonda su dati riservati non ostensibili, non è configurabile un contraddittorio procedimentale effettivo sui relativi elementi; comunque, l'omissione non avrebbe determinato l'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza, essendo necessaria un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è configurabile, o comunque la sua omissione non è invalidante, quando il diniego si fonda su informazioni riservate che non possono essere comunicate all'interessato per esigenze di sicurezza nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    In presenza di informazioni riservate relative alla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata, anche mediante richiamo per relationem ad atti non ostensibili, purché il giudice possa verificarne il fondamento con modalità protette.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alle garanzie partecipative non conduce all'annullamento quando il contraddittorio sugli elementi riservati sarebbe comunque stato incompatibile con le esigenze di segretezza.

  • art. 8, comma 1, l. 91/1992

    Il testo richiama la deduzione del ricorrente relativa al parere conforme del Consiglio di Stato, ma la decisione non sviluppa uno specifico accertamento autonomo sulla sua necessità o mancanza.

  • art. 52, Cost.

    La sicurezza dello Stato-comunità e la sua integrità e indipendenza esprimono un interesse di rango superiore, rilevante nel bilanciamento con l'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998

    Il carattere secretato delle informazioni può impedirne l'ostensione all'interessato e giustificare l'omissione del preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale è esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto automatico del richiedente; la durata della residenza è soltanto un presupposto per la presentazione della domanda.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione ministeriale può considerare, in funzione preventiva, anche elementi indiziari concreti e sospetti fondati relativi alla sicurezza della Repubblica, senza necessità di un previo accertamento penale definitivo o di una misura restrittiva della libertà personale.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate la cui divulgazione può pregiudicare la sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata, anche mediante richiamo per relationem ad atti riservati, purché il fondamento dell'atto sia verificabile dal giudice con modalità protette.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale resta estrinseco e non consente la sostituzione della valutazione ministeriale; esso riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
  • Quando gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza sono coperti da riservatezza e non possono essere comunicati all'interessato, l'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non configura violazione invalidante, poiché non sarebbe possibile instaurare un contraddittorio effettivo su tali elementi; la tutela difensiva può essere assicurata mediante ostensione giudiziale protetta.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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