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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina n. 1522 del 21.08.2025 adottata dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva nei confronti di New Eco Appalti s.r.l. dell’affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede della scuola media inferiore “E. De Cillis” del Comune di Rosolini; - dei verbali di gara del 4 e 5.08.2025; - della nota prot. n. 18628 del 9.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha chiesto alla società aggiudicataria giustificazioni nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta attivato nei confronti di quest’ultima; - della nota prot. n. 19738 del 24.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha concesso alla società aggiudicataria un ulteriore termine per fornire le proprie giustificazioni; - di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale; e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto stipulato in data 27.08.2025 con Rep. n. 2661 a seguito dell’aggiudicazione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, dichiarandosi sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato; e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, - della determinazione del RUP del Comune di Rosolini dell’8.08.2025, comunicata il giorno successivo, con la quale quest’ultimo ha dichiarato che l’offerta della società aggiudicataria risulti congruamente giustificata dopo la nota prot. 20342 dell’1.10.2025 prodotta da New Eco Appalti s.r.l.; - di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dei lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico, atti della gara, atti del procedimento di verifica dell’anomalia e successiva determinazione di congruità dell’offerta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l’aggiudicazione alla controinteressata deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, poiché l’aggiudicataria aveva indicato nella voce relativa agli oneri aziendali di sicurezza l’importo di euro 105.529,66, corrispondente agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso predeterminati dalla stazione appaltante, anziché i propri costi aziendali. Secondo la ricorrente, tale indicazione equivaleva all’omissione della voce obbligatoria e non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio o verifica dell’anomalia. Ha inoltre dedotto l’uso distorto dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, volto a consentire un’integrazione postuma dell’offerta; la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, poiché l’aggiudicataria aveva successivamente sostituito l’importo con euro 10.552,96; la violazione dei termini e degli obblighi inerenti alla verifica dell’anomalia, per non avere inizialmente fornito giustificazioni sull’offerta nel suo complesso; nonché l’invalidità del contratto di avvalimento relativo alla qualificazione SOA. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione del RUP che aveva ritenuto congruamente giustificata l’offerta dopo la produzione tardiva delle giustificazioni complessive, deducendo anche l’incongruità dell’offerta per omessa considerazione del compenso all’impresa ausiliaria e di ulteriori costi di noleggio, mezzi e maestranze. In via subordinata ha chiesto il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controinteressata per mancata impugnazione della determina comunale di presa d’atto dell’aggiudicazione. Tale atto è stato qualificato come meramente confermativo e privo di autonoma lesività, essendo stato adottato dal Comune quale stazione appaltante delegante senza nuova istruttoria o rinnovata ponderazione degli interessi; l’atto lesivo era invece l’aggiudicazione adottata dalla CUC quale stazione appaltante qualificata delegata. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto sulla base della fondatezza assorbente del terzo motivo. Il Collegio ha ritenuto che gli oneri aziendali di sicurezza costituiscano una componente essenziale dell’offerta economica, soggetta a separata indicazione e a rigida inalterabilità. La verifica dell’anomalia può consentire chiarimenti e, in generale, modifiche delle singole voci di costo per errori di calcolo comprovati, purché resti ferma l’entità dell’offerta; tale possibilità non si estende però alla voce degli oneri aziendali di sicurezza. Nel caso concreto, l’aggiudicataria non si era limitata a spiegare l’importo di euro 105.529,66 indicato in offerta, ma lo aveva sostituito con euro 10.552,96, modificando postumamente una voce essenziale dell’offerta. Il presunto refuso non era riconoscibile ictu oculi dalla documentazione, tanto che la stazione appaltante lo aveva rilevato soltanto dopo l’istanza della seconda classificata; inoltre, l’importo erroneamente indicato coincideva con quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso previsto dal disciplinare, circostanza incompatibile con una mera incongruenza formale. La modifica ha quindi violato il principio di immodificabilità dell’offerta, la par condicio e l’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante avrebbe dovuto annullare l’aggiudicazione ed escludere l’operatore. Gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo sono stati assorbiti. Sono stati altresì accolti i motivi aggiunti, per illegittimità derivata della determinazione del RUP. Il TAR ha annullato gli atti impugnati, accertato il diritto della ricorrente all’aggiudicazione, fatte salve le verifiche di rito, e condannato la CUC e il Comune all’adozione del provvedimento di aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria e riconosciuto il diritto della ricorrente al subentro. La domanda risarcitoria è rimasta assorbita, essendo state accolte le domande principali. Le spese sono state poste a carico della CUC, del Comune di Rosolini e dell’aggiudicataria per complessivi euro 4.000,00; sono state compensate nei rapporti con il Comune di Comiso.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    ...i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale

    Impone l’indicazione separata nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza; questi ultimi costituiscono una componente essenziale dell’offerta, soggetta a rigida inalterabilità.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture

    Nella verifica dell’anomalia la stazione appaltante deve verificare anche la congruità degli oneri aziendali di sicurezza; l’esito negativo comporta l’esclusione dell’offerta.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

    I chiarimenti nell’ambito della verifica dell’offerta non possono trasformarsi nella sostituzione o modifica postuma di una voce dell’offerta economica.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla validità e all’effettività del contratto di avvalimento, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 26 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato con riguardo ai contenuti del contratto di avvalimento avente ad oggetto la qualificazione SOA; la questione è stata assorbita.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato non consente di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, compresa la voce degli oneri aziendali di sicurezza.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia responsabilizza anche gli operatori economici, chiamati a collaborare diligentemente al buon esito dell’affidamento e alla corretta formulazione dell’offerta.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Gli oneri aziendali per la sicurezza costituiscono una componente essenziale dell’offerta economica, che deve essere indicata separatamente ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e non può essere sostituita o rettificata in sede di verifica dell’anomalia.
  • La possibilità di correggere, in sede di giustificazioni, errori di calcolo nelle singole voci di costo incontra il limite degli oneri aziendali di sicurezza, la cui separata identificabilità e rigida inalterabilità sono funzionali alla tutela della sicurezza dei lavoratori e della par condicio.
  • La correzione di un errore materiale nell’offerta è ammissibile solo quando la volontà effettivamente perseguita sia chiaramente e univocamente desumibile dal documento senza attività manipolativa o valutazioni ricostruttive postume; non è riconoscibile come mero refuso l’importo che richieda una sostituzione sostanziale della voce di costo.
  • La verifica dell’anomalia non può essere utilizzata per consentire all’offerente di modificare una componente dell’offerta economica originaria; i chiarimenti resi ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 devono lasciare invariato il contenuto dell’offerta.
  • L’atto adottato dalla stazione appaltante delegante che si limiti a prendere atto dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante delegata, senza nuova istruttoria né autonoma ponderazione degli interessi, ha natura meramente confermativa e non deve essere autonomamente impugnato per evitare l’improcedibilità del ricorso contro l’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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