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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 29.09.2023, notificato al ricorrente in data 13.10.2023, con il quale veniva deciso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno motivi di lavoro autonomo, presentata in data 11.10.2021 dal Sig. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202316819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Roma, fondato sulla condanna, pronunciata all’esito di patteggiamento, alla pena di sei mesi di reclusione per furto aggravato, nonché sul rinvio a giudizio per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale, con contestazione anche dell’adescamento di minorenne. Ha dedotto l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento nei procedimenti amministrativi, l’illegittimità dell’automatismo ostativo ed espulsivo, il mancato rispetto delle coordinate della Corte costituzionale e l’impossibilità per l’amministrazione di ritenere accertati i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa dell’esito del procedimento penale ancora pendente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario attendere la definizione del procedimento penale, in ragione dell’autonomia tra giudizio penale e procedimento amministrativo e della possibilità per l’amministrazione di valutare autonomamente i fatti contestati. La sentenza di patteggiamento non determina automaticamente l’applicazione di una misura amministrativa, ma non impedisce all’amministrazione di utilizzare e apprezzare autonomamente le circostanze storiche risultanti dagli atti, nell’esercizio della funzione preventiva e repressiva a tutela dell’ordine pubblico. Il diniego è stato ritenuto sorretto da una concreta valutazione della pericolosità sociale, fondata sia sulla condanna per furto aggravato sia sui reati per i quali il ricorrente era stato rinviato a giudizio, anche in assenza di sentenze definitive. Il TAR ha escluso un automatismo illegittimo, rilevando che il provvedimento aveva considerato le condizioni personali, familiari e di integrazione sociale del richiedente, l’assenza di legami familiari in Italia e la presenza di dichiarazioni reddituali irregolari mai regolarizzate. Le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza non sono sindacabili nel merito, salvo manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisata nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 [...] non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi [...] Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

    La disposizione esclude l’efficacia probatoria automatica della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi, ma non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti storici risultanti dagli atti ai fini dell’esercizio dei propri poteri in materia di soggiorno e ordine pubblico.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Prevede ipotesi di reato rilevanti ai fini dell’ingresso e del soggiorno dello straniero; la condanna per tali reati può fondare la valutazione amministrativa di pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Rileva nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; anche quando la condanna non opera come automatismo assoluto, l’amministrazione può effettuare una valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il diniego fondato su una condanna ostativa può essere considerato vincolato quando il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • L’autonomia tra procedimento amministrativo in materia di soggiorno e procedimento penale consente all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti oggetto di contestazione penale, senza dover attendere la definizione del giudizio penale, salvo specifiche ragioni ostative derivanti dalla disciplina applicabile.
  • La sentenza di patteggiamento non ha efficacia probatoria automatica nei giudizi amministrativi ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; tuttavia, tale norma non esclude che l’amministrazione possa apprezzare autonomamente le circostanze storiche risultanti dagli atti ai fini della valutazione della pericolosità sociale dello straniero.
  • La presenza di condanne o procedimenti penali relativi a reati rilevanti ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 può giustificare il diniego del permesso di soggiorno quando l’autorità di pubblica sicurezza espliciti una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, anche considerando fatti non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
  • Il diniego del permesso di soggiorno non è viziato da automatismo illegittimo quando il provvedimento considera, oltre alle condotte penalmente rilevanti, le condizioni personali, familiari, reddituali e di integrazione sociale dell’interessato.
  • Le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sulla pericolosità sociale e sulla ponderazione tra tutela dell’ordine pubblico e interesse dello straniero sono sindacabili dal giudice amministrativo limitatamente ai profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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