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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dal 16 ottobre 1978 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202502050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di fine servizio includendo il periodo di servizio non di ruolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio, includendo il periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune dal 16 ottobre 1978 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977. Ha dedotto di essere stata iscritta alla gestione previdenziale INDEL e che il Comune avesse versato i relativi contributi; dal 1° giugno 1985 il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, fino al collocamento a riposo il 1° agosto 2019. L’INPS aveva liquidato l’indennità limitatamente al periodo di ruolo. La ricorrente ha invocato l’art. 1 della legge n. 152/1968 e l’art. 36 Cost., sostenendo l’equiparabilità del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini della quantificazione dell’indennità. Nel corso del giudizio ha inoltre riferito dell’esistenza di una precedente sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, ma tale pronuncia non è stata prodotta. Ha chiesto anche il rinvio della decisione per depositare una memoria conclusionale.

La decisione

Il TAR ha negato il rinvio richiesto, rilevando il divieto previsto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e il già avvenuto decorso dei termini difensivi. Nel merito processuale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998 spettano al giudice ordinario; quelle relative a periodi anteriori restano al giudice amministrativo soltanto se proposte entro il 15 settembre 2000, termine qualificato come decadenziale. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, il TAR ha ritenuto che la disciplina riguardi anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a rapporti o segmenti di rapporto anteriori al 30 giugno 1998. Tuttavia, nel caso concreto, il rapporto non era cessato nel periodo anteriore al 30 giugno 1998: il passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato aveva costituito una trasformazione del rapporto, non una sua estinzione. La cessazione definitiva era intervenuta soltanto nel 2019, quando era maturata l’esigibilità dell’indennità. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se riguarda il computo di un segmento di servizio anteriore al 30 giugno 1998. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La precedente sentenza del TAR richiamata dalla ricorrente è stata ritenuta non pertinente, poiché riguardava un rapporto definitivamente cessato nel 1996. Non sono state liquidate le spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 152/1968

    La ricorrente l’ha invocato per sostenere il computo del servizio non di ruolo ai fini dell’indennità di fine servizio; il TAR non ha esaminato nel merito la spettanza del beneficio per difetto di giurisdizione.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’equiparazione del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini dell’indennità; la questione sostanziale non è stata esaminata.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998 e mantiene la giurisdizione amministrativa sui periodi anteriori solo per controversie proposte entro il 15 settembre 2000, termine qualificato come decadenziale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo quanto indicato dal TAR.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È stato richiamato per escludere il rinvio della decisione richiesto dalla ricorrente dopo la maturazione dei termini difensivi.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, rileva la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro e non quella del singolo periodo di servizio cui si riferisce la pretesa economica.
  • Il passaggio da un rapporto di lavoro a tempo determinato a un rapporto a tempo indeterminato, se avviene senza soluzione di continuità, costituisce trasformazione del rapporto e non sua cessazione; pertanto, l’indennità di fine servizio diviene esigibile soltanto con la cessazione definitiva del rapporto.
  • Una controversia sul trattamento di liquidazione, anche se riferita a un segmento di rapporto anteriore al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il rapporto complessivo sia cessato dopo tale data e non vi sia stata una precedente cessazione del segmento lavorativo oggetto di liquidazione.
  • Il termine del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 per le controversie relative a periodi anteriori al 30 giugno 1998 è un termine decadenziale per la proponibilità dell’azione.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., nei limiti e secondo gli effetti previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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